Venerdì 23 Gennaio 2015

7 - Il Decreto Legge n. 93 del 14/08/2013

 

IL DECRETO LEGGE N 93 DEL 14/08/2013, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE n. 119 del 15/10/2013
( a cura dell’Avv. Cristina Magnani)

La norma in esame, cosiddetta “Legge sul Femminicidio”, è chiaramente ispirata ai  principi sanciti dalla Convenzione di Istanbul del 2011, contro la violenza di genere,  seppure precedente all’entrata in vigore della stessa (avvenuta il 1 agosto 2014).
La norma ha l’effetto d’inasprire il trattamento sanzionatorio dei reati di genere, mediante l’introduzione di nuove circostanze aggravanti e l’aumento della pena massima edittale del reato di minaccia semplice (art 612 c.p.), La  norma ha esteso ed anticipato la tutela cautelare, ad evidente scopo preventivo.
La legge di conversione n. 119/2013, in vigore dal 16/10/2013, ha notevolmente modificato l’originario impianto del D. L. n.93/2013. Il testo che ne risulta verrà, di  seguito, brevemente illustrato, tralasciando quegli aspetti più d’interesse tecnico giuridico, che meramente divulgativo, al quale ultimo scopo questa presentazione è destinata.
In primo luogo, la riforma ha introdotto una circostanza aggravante comune, aggiungendo il comma 11 quinquies all’art 61 c.p. (circostanze aggravanti comuni) .
Alcuni commentatori hanno definito la nuova circostanza aggravante “semi comune” , perché non applicabile a tutti i reati, ma solo ai delitti contro la vita, l’incolumità individuale e la libertà personale, nonchè al reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, che è un delitto contro l’assistenza familiare.  A mente dell’art 61 comma 11 quinquies c.p., la pena per i suddetti reati è aumentata se:
1) il delitto è commesso alla presenza di un minore di anni 18
2) il delitto è commesso in danno di un minore di anni 18
3) il delitto è commesso in danno di una donna in stato di gravidanza La riforma in commento ha, altresì, introdotto nuove circostanze aggravanti speciali, per il delitto di violenza sessuale, qualora :
4) il delitto sia commesso in danno di donna in stato di gravidanza (già prevista in forza dell’art 61 comma 11 quinquies c.p.) 
5) il delitto sia commesso dal coniuge, anche separato o divorziato ovvero da colui che alla persona offesa sia o sia stato legato da relazione affettiva , anche senza
convivenza (art 609 ter comma I, n.  5 quater c.p.) .
Sul piano processuale, le più significative novità introdotte dalla riforma sono:
 - l’obbligatorietà dell’arresto in flagranza del delitto di “maltrattamenti contro familiari e conviventi” ( art 572 c.p.) e del delitto di “atti persecutori” (art 612 bis c.p.), in luogo della mera facoltà dell’arresto prima prevista per questi stessi delitti;
- l’estensione della misura cautelare, di cui all’art 282 bis c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare) al delitto di lesioni personali (582 c.p.) , ma solo per le ipotesi procedibili d’ufficio o aggravate, nonché al reato di minaccia grave o aggravata ex art 339 c.p.( art 612 II comma c.p.)
- L’introduzione nel codice di procedura penale dell’art 384 bis  “Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare”.
Tale ultima norma dispone che gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Giudiziaria abbiano la facoltà (non l’obbligo) di disporre, previa autorizzazione del Pubblico Ministero, l’allontanamento urgente dalla casa familiare, con contestuale divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.
Questa misura, che i commentatori definiscono “precautelare” è adottata nei confronti di chi sia colto in flagranza dei delitti sotto elencati, qualora sussistano fondati motivi di ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate, ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa.
I rati in flagranza dei  quali la Polizia Giudiziaria può procedere all’immediato allontanamento del loro autore sono:
- la violazione degli obblighi di assistenza familiare ( art 570 c.p.)
- l’abuso dei mezzi di correzione ( art 571 c.p.)
- la pornografia minorile  (art 600 ter c.p.)
- la minaccia grave o  aggravata (art 612 II comma c.p.)
- le lesioni volontarie superiori a 20 giorni o comunque aggravate (art 582 c.p.)
- la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art 600 c.p.)
- la prostituzione minorile (art 600 bis c.p.), intesa quale reclutamento, induzione, favoreggiamento, sfruttamento, gestione, controllo della prostituzione di minori e compimento di atti sessuali a pagamento con persona di età compresa tra i 14 e i 18 anni.
- la detenzione di materiale pornografico (inteso quale pedopornografico, art 600 quater c.p.)
- la tratta di persone (art 601 c.p.)
- l’acquisto o l’alienazione di schiavi (art 602 c.p.)
- la violenza sessuale (art 609 bis, 609 ter c.p.)
- gli atti sessuali con minore (art 609 quater c.p.)
- corruzione di minore (art 609 quinquies c.p.)
- violenza sessuale di gruppo (art 609 octies c.p.)