Venerdì 23 Gennaio 2015

5 - La separazione e il divorzio in sede extra processuale

 

LA SEPARAZIONE E IL DIVORZIO IN SEDE EXTRA PROCESSUALE
(a cura dell’Avv. Cristina Magnani)


Come noto, la separazione dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso o lo scioglimento del matrimonio civile (in breve: il divorzio) possono essere conseguiti, innanzi al Tribunale civile competente, mediante procedura consensuale o giudiziale.
La prima presuppone l’accordo totale dei coniugi in ordine alla separazione ed alle condizioni delle stessa. In tale caso, il Tribunale si limita a ratificare dette condizioni, con il decreto di omologa (per la separazione) o con la sentenza (per il divorzio), se conformi agli interessi dei figli minorenni o maggiorenni incapaci o portatori di grave handicap  o economicamente non autosufficienti.
Nella procedura giudiziale, ogni questione è demandata alla decisione del Giudice, poiché non sussiste l’accordo delle parti su una o più condizioni di separazione e/o divorzio.
Solo per la procedura consensuale, è stata introdotta, recentemente, la possibilità, non l’obbligo, di procedere senza adire il Tribunale.
Il Decreto Legge n 132 del 12 settembre 2014, convertito in legge, con modifiche, dall’art 1 comma 1, L. 10 novembre 2014 n. 162, introduce, tra altri importanti strumenti deflattivi del contenzioso, la possibilità di separarsi, divorziare e modificare le condizioni di separazione e divorzio, senza adire il Tribunale.
La procedura, esperibile solo in caso di totale accordo delle parti sulle condizioni di  separazione / divorzio (procedura consensuale),  prevede due possibilità:
1) La convenzione di negoziazione assistita da avvocati (art 6 D. L. 132/2014) .
2) La procedura innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile ( art 12 D.L. 132/2014)
La prima procedura richiede la necessaria assistenza degli avvocati, che redigeranno, sulla scorta delle condizioni di separazione/ divorzio/ modifica, concordate tra le parti, un atto, detto appunto convenzione di negoziazione assistita. Questo atto tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono l’analogo procedimento giudiziale.
La circolare n 6/2015 del Ministero dell’Interno ha chiarito che gli avvocati devono essere due, cioè uno per ciascun coniuge. Di contro, nella procedura giudiziale di separazioni consensuale, quella, per intendersi, che si celebra in Tribunale, entrambe le parti possono farsi assistere anche da un solo, comune avvocato. L’atto sarà trasmesso dall’avvocato al Procuratore della Repubblica del Tribunale competente.
In caso in cui non vi siano figli minori, maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di grave handicap, il Procuratore della Repubblica, se ritiene l’accordo scevro da irregolarità, comunica agli avvocati dei coniugi il nullaosta per la trasmissione dello stesso all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, perché tale ultimo proceda alle annotazioni di legge.

In presenza di figli appartenenti alle predette categorie, il Procuratore della Repubblica del Tribunale competente, autorizzerà l’accordo, previa positiva verifica della regolarità dello stesso e della sua conformità agli interessi dei figli (minorenni o maggiorenni incapaci o portatori di grave handicap o economicamente non autosufficienti).
Qualora il Procuratore della Repubblica non ritenga l’accordo conforme all’interesse dei figli, lo trasmetterà, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale, affinché tale ultimo fissi, nei trenta giorni successivi, un’udienza per la comparizione dei coniugi. All’esito dell’udienza il Presidente del Tribunale provvederà in ordine agli accordi di separazione non approvati.
La procedura prevede che l’avvocato debba comunicare la convenzione di negoziazione assistita all’Ufficiale dello Stato Civile, del Comune nel quale il matrimonio fu iscritto o trascritto, entro il termine di dieci giorni.
La citata Circolare n 6/2015 del Ministero dell’Interno ha chiarito che il termine di dieci giorni decorre dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale, nel caso in cui gli atti siano rimessi a tale ultimo, nell’ipotesi sopra indicata. La comunicazione all’avvocato è a cura della segreteria del Procuratore della Repubblica, nel primo caso e della cancelleria del Tribunale, nel secondo.
Nonostante gli avvocati debbano necessariamente essere due, alla trasmissione dell’accordo all’Ufficiale di Stato Civile è sufficiente che provveda uno solo di essi.
La sanzione amministrativa, prevista a carico degli avvocati nel caso di omessa comunicazione all’Ufficiale di Stato Civile, sarà applicata soltanto qualora nessuno dei due legali vi abbia provveduto.
La seconda procedura prevede che le parti, anche con l’assistenza, non obbligatoria, dell’avvocato, concludano innanzi al Sindaco, quale ufficiale di Stato Civile ( recte un suo delegato), un atto, detto accordo di separazione (o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio). L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto, immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni delle parti. L’accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono pari procedimenti giudiziali di separazione, divorzio e modifica delle precedenti condizioni (decreto o sentenza).

La competenza spetta, alternativamente, al Comune di residenza di uno dei due coniugi, oppure al Comune nel quale l’atto di matrimonio è stato iscritto o trascritto.
Nei soli casi di separazione personale e divorzio, l’Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione dei coniugi, invita gli stessi a comparire, di fronte a sé, non prima di trenta giorni, per la conferma dell’accordo.
La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.

Questa seconda procedura non è esperibile qualora vi siano figli minorenni o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti. Inoltre, l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
La recente circolare n 6/2015 del Ministero dell’Interno ha fornito alcuni chiarimenti sull’interpretazione dell’art 12 comma 2 del decreto in esame. Nello specifico, ha chiarito che le coppie che abbiano figli da precedenti unioni, ma nessuno in comune, possano adire la procedura di cui al citato art 12 per la separazione, il divorzio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio. Del pari, la circolare in esame, ha chiarito che tra le “disposizioni patrimoniali”, interdette alla procedura stessa, non rientra la pattuizione di un assegno periodico per il concorso al mantenimento del coniuge/ assegno divorzile. Restano esclusi dall’ambito di applicabilità dell’art 12 le disposizioni aventi effetti traslativi di diritti reali (ad esempio la donazione della ex casa coniugale). Non possono essere inclusi negli accordi tra coniugi, di cui all’articolo in esame, le dazioni una tantum di somme di denaro versate in luogo dell’assegno periodico al coniuge, perché ritenuti atti di attribuzione patrimoniale.