Lunedì 20 Agosto 2007

Azioni positive

L’espressione azione positiva compare in ambito europeo all’inizio degli Anni Ottanta quale strumento per combattere le forme di discriminazione nei confronti delle lavoratrici e favorire l’attuazione dei principi di parità e pari opportunità tra uomini e donne.
La considerazione, portata avanti da un gruppo di donne parlamentari, è che i principi, seppure previsti dalla normativa comunitaria, siano ancora troppo debolmente attuati.
Servono misure temporanee e speciali volte ad accelerare il processo di instaurazione di fatto dell’uguaglianza e a combattere le forme di discriminazione dirette e indirette nei confronti delle lavoratrici.
Nel 1984 attraverso un’apposita Raccomandazione del Consiglio dei Ministri della Comunità europea le azioni positive diventano lo strumento operativo della politica europea per promuovere la partecipazione delle donne a tutti i livelli e settori e dell’attività lavorativa.
La raccomandazione viene recepita a livello nazionale nel 1991 dalla Legge n. 125/1991 Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, volta a tradurre concretamente il concetto di azione positiva riprendendo ed amplificando i principi e le finalità che altre leggi (Legge 1204/71 e Legge 903/77) avevano introdotto.
Le azioni positive sono vere e proprie discriminazioni positive che, attraverso il rafforzamento della presenza delle donne, accelerano il processo di instaurazione di fatto dell’uguaglianza e combattono le forme di discriminazione dirette e indirette nei confronti delle lavoratrici.
Gli ambiti di intervento delle azioni positive riguardano la formazione scolastica e professionale, l’accesso al lavoro, la progressione di carriera, l’inserimento femminile nelle attività e nei settori professionali in cui le donne sono sottorappresentate, l’equilibrio e una migliore ripartizione tra i due sessi delle responsabilità familiari e professionali.
Vengono considerate azioni positive le misure specifiche che:

  • favoriscono l’occupazione delle donne e la promozione dell’imprenditorialità femminile;
  • valorizzano il potenziale e il lavoro femminile, sia in termini quantitativi che qualitativi in ogni settore, mansione e grado;
  • identificano e successivamente correggono le disparità che colpiscono le donne nell’accesso e nella partecipazione al mercato del lavoro. Le misure sono volte ad eliminare gli effetti negativi derivanti dalla tradizionale divisione dei ruoli tra uomini e donne all’interno della famiglia e della società e a conciliare le responsabilità familiari con quelle professionali;
  • concretizzano la parità effettiva tra uomini e donne.

Possono distinguersi, in relazione alla tipologia del loro intervento, tra azioni positive verticali, relative alla promozione dell’avanzamento femminile nelle gerarchie aziendali e nei ruoli di responsabilità, e azioni positive orizzontali finalizzate, invece, alla creazione di occupazione mista ed equilibrata in tutti i settori. Le azioni positive miste riguardano, invece, entrambi gli ambiti.
Tenendo conto degli effetti prodotti dalle azioni positive è possibile distinguere tra: 

 

  • Azioni positive strategiche, mirate cioè a produrre un mutamento effettivo, immediato e percepibile nella realtà aziendale a favore di processi gestionali e organizzativi tradizionalmente limitanti per le donne.
  • Azioni positive simboliche finalizzate all’inserimento delle donne a livelli di responsabilità o a lavori storicamente loro preclusi. Pur permettendo a poche persone di ottenere un vantaggio effettivo rispetto a un ruolo prima esclusivo dell’altro sesso, sono rappresentative.
  • Azioni positive di sensibilizzazione. Prevedono attività formative e di informazione volti a diffondere la politica di promozione della figura e del ruolo femminile nell’azienda e a combattere in maniera incisiva le discriminazioni indirette.

In ultimo, le azioni positive possono essere classificate in azioni di natura promozionale, cioè quelle azioni volte al superamento di posizioni di svantaggio delle donne nel mondo del lavoro, e di natura risarcitoria che propongano, cioè, soluzioni alle discriminazioni femminili nel mondo del lavoro, particolarmente in riferimento alle retribuzioni e alla carriera.
Le azioni positive vengono attuate attraverso alcuni provvedimenti normativi, veri e propri strumenti che concretizzano, attraverso percorsi talvolta faticosi, migliori opportunità per le donne.