Attestato di soggiorno permanente per cittadini UE
Ufficio di riferimento
L'ufficio di competenza è Ufficio Anagrafe
Via A. Ressi, 6 - Piano terra
0544.97.92.47 - 0544.97.92.10
Scopo
Rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente ai cittadini dell'Unione Europea che hanno una regolarità di soggiorno di almeno 5 anni consecutivi.
Descrizione
Al fine di evitare al cittadino l'eventuale annullamento della richiesta per la mancanza dei requisiti necessari, la documentazione viene preventivamente analizzata dall'Ufficio Anagrafe. Successivamente viene compilata la domanda allo sportello n. 4 dell'Uffico Anagrafe, oppure allo sportello di front office presso gli uffici del CerviaInforma (Piano Terra) - Viale Roma n.33.
La richiesta deve essere presentata dal diretto interessato o, in caso di minore, da uno dei due genitori o da chi ne abbia la tutela, corredata di tutti i documenti necessari, oppure da altra persona formalmente delegata.
Si fa presente che in caso di presentazione della domanda tramite persona delegata, il richiedente deve presentarsi personalomente al ritiro.
La richiesta viene automaticamente numerata dal sistema informatico e l'Ufficiale d'Anagrafe richiede d'ufficio lke eventuali integrazioni necessarie.
Il procedimento si conclude con il rilascio dell'attestazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
Attivazione
- Istanza di parte
Altri servizi dell'ente coinvolti
- Cervia Informa
Altri enti esterni coinvolti
Camera di Commercio, Centro per l'Impiego, Ausl, INPS, INAIL
Documenti necessari
- carta di identità del paese d’origine valida per l’espatrio o passaporto
- n. 2 marche da bollo da € 16,00
- eventuale Attestato di Regolarità di soggiorno
- Dichiarazioni verificabili relativi al possesso della sussitenza economica nei 5 anni in esame oppure documentazione probante tale requisito (solo nel caso non fosse possibile acquisire d'ufficio i documenti necessari)
Requisiti
Può essere richiesta dal cittadino comunitario residente a seguito del soggiorno regolare e continuativo in Italia per cinque anni consecutivi.
Per soggiorno regolare si intende l'essere in possesso della sussistenza economica per tutti i 5 anni in esame.
Ai fini del calcolo dei cinque anni, va considerato anche il periodo di soggiorno regolare precedente l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
La continuità di soggiorno non viene interrotta da:
- assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno;
- assenze di durata superiore a sei mesi per l'assolvimento degli obblighi militari;
- assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattie gravi, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
Il diritto di soggiorno permanente si perde, invece, in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.
I FAMILIARI UE DI CITTADINI UE GIA’ TITOLARI DI ATTESTATO PERMANENTE, hanno diritto al rilascio dell'attestato nei seguenti casi:
- I FIGLI (UE) A CARICO (di età inferiore ai 21 anni) acquisiscono direttamente il diritto dal genitore titolare dell’attestato permanente e non hanno quindi bisogno di dimostrare i 5 anni di presenza
- IL CONIUGE UE di cittadino lavoratore già in possesso di attestato permanente acquisisce automaticamente il diritto ( non ha quindi bisogno di dimostrare i 5 anni di presenza ).
- IL CONIUGE UE DI CITTADINO ITALIANO lavoratore ha automaticamente diritto all'attestato permanente.
Luogo presso il quale consegnare la domanda a mano
- Servizio Cervia Informa Cittadini
Modalità alternative per la consegna
- Posta ordinaria
Termine del procedimento o della procedura a rilevanza esterna
Il rilascio dell'attestazione avviene decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
Costi a carico dell'utente
N. 2 marche da bollo da €. 16,00
Normativa di riferimento
Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21/12/2011.
Informazioni utili
Il ritiro dell'attestazione dovrà avvenire presso l'Ufficio Anagrafe - Via A. Ressi n.6.
I cittadini in possesso di un attestato di soggiorno permanente rilasciato da altro Comune, non devono richiedere un nuovo rilascio.
Responsabile del procedimento
Modulistica per la richiesta
il lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 8:30 – 13:00
il giovedì pomeriggio ore 15:00 - 17:00 (rilascio carte d'identità, certificati anagrafici ed elettorali, autenticazioni di sottoscrizioni e di copie, legalizzazioni di foto)
Mercoledì e sabato CHIUSO
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia: Campidelli Margherita - Segretario Generale
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate, mediante istanza scritta, circostanziata, completa delle indicazioni utili ad individuare il procedimento per il quale si chiede l'intervento sostitutivo:
A) da parte dei privati che hanno l’obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a: comune.cervia@legalmail.it
B) da parte dei privati che non hanno l’obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) tramite:
- posta ordinaria indirizzata a Comune di Cervia Piazza Garibaldi n. 1 - 48015 Cervia
- fax 0544/72.340
Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in materia di procedimenti amministrativi
Si rendono noti gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dei soggetti interessati in un procedimento amministrativo e nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli. Vedi documento