Attenzione
Dal 7 gennaio 2021 è in funzione la nuova sezione dello Sportello Telematico che sostituisce questa sezione ad eccezione Sportello Ediliza e Sportello Unico.
I documenti aggiornati relativi a procedimenti e modulistica ad eccezione Sportello Ediliza e Sportello Unico, sono disponibili all'indirizzo dello Sportello Telematico.
Strutture ricettive - Case e appartamenti per vacanza - apertura, subingresso, variazioni, cessazione
Ufficio di riferimento
L'ufficio di competenza è Sviluppo Economico - Parco della Salina
Piazza XXV Aprile, 11 - 1° piano
0544.97.91.11
Scopo
Aprire, subentrare, variare o cessare l'attività di case e appartamenti per vacanze.
Descrizione
Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili, gestiti in forma imprenditoriale per essere affittati a turisti, nel corso di una o più stagioni turistiche, con contratti aventi validità non superiore ai 5 mesi consecutivi, composti da uno o più locali , arredati e dotati di servizi igienici e cucine autonome.
L'attività viene svolta senza offerta di servizi centralizzati ad eccezione del servizio di ricevimento e di recapito
È considerata gestione in forma imprenditoriale quella che viene esercitata da chi ha la proprietà o l'usufrutto di oltre tre case o appartamenti e li concede in locazione con le modalità e nei limiti di cui sopra. È, inoltre, considerata gestione in forma imprenditoriale quella esercitata anche su di un numero inferiore di unità abitative da imprese, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, che hanno in gestione a qualsiasi titolo case o appartamenti per la locazione a turisti.
Nelle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati la fornitura di utensili, materiali per la pulizia dell’appartamento ed ogni altra dotazione necessaria per la preparazione e la consumazione dei pasti.
Non è consentita la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati.
L’utilizzo delle abitazioni per la gestione di case e appartamenti per vacanze non comporta la modifica di destinazione d’uso degli edifici ai fini urbanistici.
La locazione turistica può essere effettuata nelle seguenti forme:
a) locazione da parte di privati di appartamenti ammobiliati per uso turistico. Tale forma di locazione, da parte di proprietari o usufruttuari, può riguardare fino a tre alloggi, e prevede non siano forniti servizi aggiuntivi e non siano effettuate attività di pubblicità, oltre a tali limiti è obbligatoria la gestione in forma imprenditoriale. Non sono calcolati nel tetto dei tre appartamenti gli alloggi per i quali sia stata prevista l’intermediazione o la gestione diretta da parte di agenzie immobiliari turistiche con contratti in forma scritta. Tali appartamenti possono essere classificati su base volontaria.
b) gestione in forma diretta di case e appartamenti per vacanza, preventivamente classificati, da parte di imprese.
La gestione in forma diretta di case e appartamenti per vacanze, preventivamente classificati, è possibile anche da parte di agenzie immobiliari turistiche, che hanno la piena disponibilità degli alloggi in base a diritti reali di godimento o contratti che prevedano la piena disponibilità dell’immobile. Qualora la stessa agenzia svolga anche attività di intermediazione occorre la nomina di un preposto che svolga separatamente quest’ultima attività in forma esclusiva e che lo stesso sia regolarmente iscritto al ruolo dei mediatori.
c) con gestione da parte di agenzie immobiliari che svolgono l’attività di intermediazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico ai sensi dell’art. 12 della L.R. 16/04, per conto di proprietari, usufruttuari e possessori al altro titolo.
Le case e appartamenti per vacanze gestite in forma diretta sono classificate in prima, seconda e terza categoria mediante l’assegnazione del marchio dei “soli”:
- prima categoria = 4 soli; - seconda categoria = 3 soli; - terza categoria = 2 soli.
Gli alloggi intermediati da parte dell’agenzia, con contratto in forma scritta, possono essere classificati su base volontaria dal privato contraente, a due o tre soli (seconda o terza categoria).
Attivazione
- Istanza di parte
Documenti necessari
- copia carta di identità dell'intestatario, di altre persone (soci e amministratori, preposto) in caso di società
- permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari
Requisiti
- Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità dell’immobile
- Essere in possesso dei requisiti morali richiesti, e in particolare essere in gradi di dichiarare legittimamente la non sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 67 del d.lgs 159/2011 e degli, artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S.
Luogo presso il quale consegnare la domanda a mano
- Sviluppo Economico - Parco della Salina
Modalità alternative per la consegna
Portale Accesso Unitario: https://au.lepida.it/
Costi a carico dell'utente
Normativa di riferimento
- L.R. 28 luglio 2004, n. 16 "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità "
- Legge Regionale 12 febbraio 2010 n. 4 “Norme per l’attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario – Legge comunitaria regionale per il 2010”
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno
Informazioni utili
I Prezzi dei servizi praticati nell'anno in corso sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento. Il prezzo dei servizi di pernottamento è riportato su un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al pubblico, in ogni camera, unità abitativa o suite.
L’esercente l’attività è inoltre tenuto a comunicare alla Regionei dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall’Istat.
Entro il 1° ottobre di ogni anno devono essere comunicati al Comune i periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive. Tale comunicazione è obbligatoria solo se in variazione a quanto precedentemente comunicato con la Segnalazione Certificata di inizio attività (S.C.I.A.) o con altre comunicazioni effettuate al Comune
Responsabile del procedimento
il martedì ore 9:00 – 13:00
il giovedì ore 9:00 - 13:00 e 15:00 - 17:00
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia: Morelli Margherita - Segretario Generale
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate, mediante istanza scritta, circostanziata, completa delle indicazioni utili ad individuare il procedimento per il quale si chiede l'intervento sostitutivo:
A) da parte dei privati che hanno l’obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a: comune.cervia@legalmail.it
B) da parte dei privati che non hanno l’obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) tramite:
- posta ordinaria indirizzata a Comune di Cervia Piazza Garibaldi n. 1 - 48015 Cervia
- fax 0544/72.340
Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in materia di procedimenti amministrativi
Si rendono noti gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dei soggetti interessati in un procedimento amministrativo e nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli. Vedi documento