Contrasto alla proliferazione delle zanzare: emanate due ordinanze

Sono in vigore fino al 31 ottobre due ordinanze per contrastare la proliferazione delle zanzare nel territorio comunale. La n. 19 ha come obiettivo la “prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare, di zanzara tigre e zanzara comune”; la n. 20 prevede “Provvedimenti per la prevenzione dell’infezione da West Nile virus attraverso il contrasto al vettore zanzara comune in aree periodicamente allagate”.

Tra le altre cose, si ordina a tutti i cittadini, ai soggetti pubblici e privati, ai proprietari e agli affittuari che abbiano la disponibilità di aree all’aperto dove esistano o si possano creare raccolte d’acqua meteorica o di altra provenienza, di:

1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;

2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia con divieto di immissione dell’acqua nei tombini;

3. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo periodicamente a prodotti di sicura efficacia larvicida;

4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno d’acqua;

5. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi.

6. evitare che si formino raccolte d’acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

7. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

8. all’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l’acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio.

9. i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l’introduzione di zanzare di specie esotiche.

L’ordinanza prevede inoltre che, se necessari trattamenti adulticidi, l’esecuzionenegli spazi privati debba essere comunicata almeno 5 giorni prima del trattamento a:

- Comune di Cervia all’indirizzo P.zza Garibaldi n.1 – 48015 Cervia, oppure tramite fax al n. 0544.72340 oppure mediante PEC all’indirizzo: comune.cervia@legalmail.it (solo da PEC).

- al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento Sanità Pubblica dell’AUSL della Romagna all’indirizzo via Fiume Montone Abbandonato n.134 – 48121 Ravenna, oppure tramite fax al n. 0544.286800 oppure mediante PEC all’indirizzo ip.ra.dsp@pec.auslromagna.it .

Chi effettuerà il trattamento dovrà inoltre disporre almeno 48 ore prima l’affissione di apposti avvisi al fine di garantire la massima trasparenza e informazione alla popolazione interessata.

Si ricorda che i trattamenti adulticidi possono essere eseguiti negli spazi privati solo in via straordinaria e rispettando le regole contenute nell’ordinanza.

L’ordinanza n. 20 stabilisce inoltre per i proprietari o gestori di aree soggette a sommersioni (tra cui agricoltori, cacciatori o chi ha disponibilità di bacini per il deposito d’acqua) l’obbligo di eseguire nelle zone allagate periodiche verifiche della presenza di larve di zanzare ed eventuali trattamenti larvicidi.

Per la violazione delle ordinanze è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 100 € a un massimo di 500 €.

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