Mercoledì 12 Dicembre 2007
BREVI CENNI INFORMATIVI VOLTI ALL’OTTENIMENTO DI UNA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
(a cura dell’Avv. Giorgia Fusconi)
Lo status coniugale è costituito dalla posizione soggettiva che ogni individuo assume all’interno del vincolo matrimoniale.
Tale vincolo è costituito da un complesso di diritti e doveri che scaturiscono proprio dal matrimonio
Gli effetti dello status coniugale sono raggruppabili in tre categorie:
· effetti personali tra i coniugi;
· effetti relativi al rapporto che lega i coniugi agli altri componenti della famiglia (come per es. i figli);
· effetti patrimoniali.
Dopo la riforma del diritto di famiglia intervenuta nel 1975 i coniugi hanno assunto un carattere di assoluta parità ed uguaglianza sia per ciò che concerne i diritti che per i doveri.
La separazione personale dei coniugi è una situazione temporanea che modifica profondamente il complesso dei diritti e dei doveri suddetti, ma che non scioglie il vincolo matrimoniale.
Gli effetti civili del matrimonio si sciolgono infatti solo dopo una pronuncia di divorzio.
Ciò è confermato dal fatto che i coniugi possono, di comune accordo, dopo la pronuncia di separazione, decidere di far cessare gli effetti della separazione stessa, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione (riconciliazione).
L’art. 150 c.c. precisa che la separazione può essere giudiziale o consensuale e che il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l’omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi. Entrambe si realizzano in forza di un provvedimento del giudice. Nella prima ipotesi sarà il giudice ad emettere una sentenza nella quale preciserà i presupposti e i modi della separazione (basandosi sulla impossibilità dei coniugi di trovare un accordo soddisfacente). Nel secondo caso, invece, il giudice si limiterà ad omologare, controllare e dichiarare efficaci le condizioni determinate dai coniugi congiuntamente.
Come ottenere la separazione consensuale.
La domanda volta ad ottenere la separazione consensuale si propone con ricorso -intestato al Tribunale del luogo in cui la famiglia ha la propria residenza- sottoscritto da entrambi i coniugi. Non vi sono obblighi particolari nel contenuto: uno o entrambi i coniugi manifestano il proposito di addivenire alla separazione consensuale e chiedono al Presidente del Tribunale la fissazione dell’udienza di comparizione, per l’esperimento del tentativo di conciliazione e, ove questo dia esito negativo, per la formale ricezione della volontà di vivere separati.
E’ superfluo ogni riferimento ai motivi di dissenso o alla condotta dei coniugi (possono comunque essere fatti cenni). Il ricorso si sostanzierà pertanto in una esposizione dell’accordo raggiunto tra i coniugi per la gestione e regolazione di tutti i rapporti familiari.
Il ricorso al giudice è volto ad ottenere la dichiarazione, attraverso l’emissione del decreto di omologazione, dello status di separati.
Tutti gli accordi presi dai coniugi ed omologati dal giudice sono in qualsiasi momento modificabili e revocabili al mutare delle circostanze e delle esigenze di vita dei coniugi stessi e dei figli.
Nell’ambito della separazione personale i coniugi devono farsi assistere dal difensore.
Cosa occorre:
· Il difensore redige un ricorso, che andrà poi sottoscritto dai coniugi, intestato al Tribunale del luogo in cui la famiglia ha la propria residenza.
· In tale ricorso, oltre ai dati anagrafici ed al titolo di studio di ciascun coniuge andrà indicata l’elezione di domicilio. Il contenuto del ricorso è quello di cui si è detto sopra.
· I documenti da allegare al ricorso sono:
1) estratto del certificato di matrimonio;
2) stato di famiglia di entrambi i coniugi;
3) certificato cumulativo di cittadinanza e residenza;
4) dichiarazione dei redditi di ciascun coniuge.
· Dopo il deposito del ricorso verrà fissata l’udienza presidenziale durante la quale verrà esperito il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione non riesce il Presidente ne darà atto nel processo verbale assieme alla volontà dei coniugi di separarsi consensualmente. Verranno poi indicate le relative condizioni che possono anche essere difformi da quelle precisate nel ricorso.
· Esaurita la verbalizzazione l’udienza si chiuderà. Il procedimento continuerà davanti al collegio per l’emissione del decreto di omologazione.
· Il provvedimento andrà annotato nell’atto di matrimonio.
Come ottenere la separazione giudiziale.
La domanda di separazione giudiziale si propone con ricorso contenente l’esposizione dei fatti sui quali essa è fondata. Il ricorso è diretto al Tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio.
Anche in tale ipotesi è prevista una fase presidenziale preordinata all’esperimento del tentativo di conciliazione fra i coniugi. Ciò significa che i coniugi dovranno comparire personalmente anche se rappresentati dai difensori.
Se il tentativo di conciliazione non riesce, il Presidente statuirà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputerà opportuni nell’interesse dei coniugi stessi e della prole.
Tale ordinanza non ha alcun effetto sulla comunione legale dei beni. Lo scioglimento di essa si verifica solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o con l’omologazione degli accordi di separazione consensuale.
Con l’emissione dei provvedimenti urgenti la fase presidenziale si chiude. Il presidente nominerà quindi un giudice istruttore e fisserà una udienza di comparizione davanti a quest’ultimo.
Sarà il giudice istruttore ad emettere una sentenza di separazione personale dei coniugi.
Tale sentenza, che chiude il processo di separazione, conterrà i provvedimenti definitivi che potranno confermare oppure modificare o addirittura sostituire quelli interinali adottati dal presidente.
La sentenza andrà annotata nell’atto di matrimonio.
Gli effetti della separazione non possono essere fatti retroagire, neppure per quanto riguarda i rapporti tra i coniugi, alla data di proposizione della domanda di separazione o al momento della emanazione dei provvedimenti interinali. Gli effetti decorreranno quindi dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o da quello della omologazione delle condizioni di separazione consensuale.
Audizione del minore e mediazione familiare
Un breve cenno merita l’art. 155-sexies c.c., introdotto dalla L. 8.02.2006, n. 54. Tale articolo dispone che prima della emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti relativi alla prole (ove ce ne fosse), il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Se lo ritiene il giudice può disporre l’audizione del figlio minore che abbia compiuto dodici anni (o anche di età inferiore, se capace di discernimento); inoltre, ove ne ravvisi l’opportunità e con il consenso delle parti, può rinviare l’adozione di provvedimenti relativi alla prole per consentire ai coniugi, avvalendosi di esperti, di tentare una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.
Che cos’è l’addebito
Si parla di addebito quanto il giudice, pronunciando la separazione, dichiara a quale dei coniugi sia essa addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio. Ciò però avviene solo “ove ne ricorrano le circostanze” ed ove al giudice “ne sia stato richiesto”.
Ai fini della addebitabilità della separazione, il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista, pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione. Il giudice inoltre, nel valutare il comportamento riprovevole del coniuge, deve esaminare anche la condotta dell’altro e procedere ad una valutazione comparativa, al fine di individuare se il comportamento censurato non sia solo l’effetto di una frattura coniugale già verificatasi e possa, pertanto, considerarsi relativamente giustificato.
In altri termini, le violazioni dei doveri coniugali dovranno essere giudicate irrilevanti, ai fini dell’addebitabilità, ove si configurino come una reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto e non si traducano invece in una violazione nell’ambito familiare di regole di condotta imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza.
Presupposti:
· specifica richiesta di una pronuncia di addebito;
· esistenza delle circostanze che lo giustificano quali la violazione dei doveri matrimoniali.
Effetti:
· perdurante effetto sanzionatorio nei confronti del coniuge al quale sia stata ritenuta imputabile la responsabilità della separazione per un comportamento dallo stesso tenuto, e giudizialmente accettato, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio;
· l’addebito di responsabilità della separazione determina, per il coniuge a carico del quale venga dichiarato, la perdita del diritto al mantenimento e dei diritti successori legati allo stato matrimoniale, con la conservazione del solo diritto agli alimenti qualora sia totalmente privo di mezzi di sostentamento e del diritto ad un assegno vitalizio commisurato al patrimonio ereditario, alla qualità ed al numero degli eredi legittimi, qualora, al momento dell’apertura della successione del coniuge, fosse percettore di un assegno alimentare da parte di quest’ultimo.
· la pronuncia di addebito non esercita alcuna incidenza in ordine all’affidamento dei figli minori, poiché qualsiasi decisione in merito è sempre presa nell’interesse di questi ultimi.
Riferimenti normativi:
Art. 143 c.c. Art. 706 c.p.c.
Art. 150 c.c. Art. 707 c.p.c.
Art. 151 c.c. Art. 708 c.p.c.
Art.156 c.c. Art. 710 c.p.c.
Art. 157 c.c. Art. 711 c.p.c.
Art. 158 c.c.
Contatti:
Avv. Giorgia Fusconi
e-mail: fusconi.giorgia@libero.it
