Giovedì 14 Settembre 2006
LA VIOLENZA NELLE RELAZIONI FAMILIARI
LA LEGGE 5 APRILE 2001 N. 154
(A cura dell’Avv. Giorgia Fusconi)
Tra le mura domestiche si vivono, sempre più frequentemente, purtroppo, situazioni di forte disagio e sofferenza che si innescano a causa di uno dei componenti la famiglia.
“Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”, ecco la Legge 5 aprile 2001, n. 154.
Poco pubblicizzata, poco applicata? Forse sì, ma di sicuro efficace.
Questa legge, entrata in vigore nel 2001, è infatti un importante strumento di tutela diretta a tutti quei soggetti che nell’ambito del nucleo familiare subiscono sottomissioni e violenze, non solo fisiche ma anche morali quali minacce, intimidazioni, pressioni e molestie psicologiche.
L’obiettivo è dunque quello di rafforzare la tutela –in parte già fornita dalla legislazione esistente in materia- delle vittime di maltrattamenti che avvengono all’interno del nucleo familiare.
La legge pertanto offre una duplice tipologia di interventi: interventi sia in ambito penale che civile. Entrambi con un dichiarato scopo preventivo.
COS’È LA VIOLENZA NELLE RELAZIONI FAMILIARI?
La locuzione tende ad individuare tutte quelle situazioni di grave pregiudizio dell’integrità fisica o morale o della libertà di un componente del nucleo familiare causata da un altro componente della famiglia (marito/moglie, compagno/a, figlio, genitore).
La tutela è pertanto diretta contro un qualsiasi convivente, ossia qualsiasi persona che dentro le mura domestiche metta in atto abusi, molestie, minacce od altre condotte pregiudizievoli.
In ambito penale
Il nuovo art. 282-bis c.p.p.
Tale norma, introdotta nel nostro codice di procedura penale dall’art. 1 L. 154/2001, prevede un’importante misura cautelare, quella dell’”allontanamento dalla casa familiare” del soggetto “violento”.
Il P.M., nel corso di indagini preliminari o del dibattimento, può chiedere al giudice incaricato, ove sussistano i presupposti della necessità e dell’urgenza, l’adozione delle suddette misure.
In particolare, il giudice, innanzi ad una richiesta in tal senso, potrà:
1) prescrivere all’imputato di lasciare subito la casa familiare o di non farvi ritorno senza autorizzazione giudiziaria, per un periodo di tempo di sei mesi;
2) prescrivere il divieto di avvicinarsi a luoghi determinati frequentati dalla famiglia (anche famiglia di origine della parte lesa);
3) ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che per effetto del provvedimento di allontanamento siano rimaste prive di mezzi adeguati. Il giudice determina in tal caso la misura dell’assegno, tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell’obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento, ordinando anche, ove si renda necessario, che l’assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell’obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L’ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
In ambito civile
E’ proprio in tale ambito che si possono riscontrare le più importanti innovazioni.
In particolare, la novità più rilevante è costituita dalla possibilità di adottare le stesse misure previste in sede penale (in primis l’ordine di allontanamento dalla casa familiare) in ambito civile.
Ovviamente il giudice civile -per accogliere un tale tipo di richiesta- dovrà riscontrare che “la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente”.
Gli ordini di protezione possono essere richiesti dalla parte lesa al giudice quando (ad esclusione dei casi in cui ci siano reati procedibili d’ufficio e non a querela di parte) la parte stessa subisca dalla condotta di un componente del proprio nucleo familiare un grave pregiudizio alla vita, alla salute psichica ed alla propria libertà.
Mettendo in atto un’azione civile (che pertanto non avrà conseguenze in ambito penale sul soggetto destinatario dell’ordine) si può ottenere:
A) allontanamento del soggetto dalla casa familiare (anche qualora la casa fosse di esclusiva proprietà del soggetto allontanato);
B) divieto di frequentazione di luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa, come il luogo di lavoro, i luoghi di istruzione dei figli della coppia, il domicilio della famiglia di origine e dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. Ma in quest’ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e le eventuali limitazioni;
C) ordine di pagamento di un assegno periodico a favore delle persone conviventi che, per effetto dei suddetti provvedimenti, siano rimasti privi di mezzi adeguati.
In ogni caso un provvedimento non esclude l’altro.
Il giudice inoltre, con ampi poteri decisionali, può, in presenza di situazioni di forte tensione riscontrate all’interno del nucleo familiare, disporre l’intervento dei servizi sociali del territorio e dei centri di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti.
Come ottenere un ordine di protezione
Il convivente che si trovi in oggettivo stato di pericolo, anche personalmente senza l’assistenza di un legale, può proporre ricorso al Tribunale del proprio luogo di residenza o domicilio. Tutti gli atti ed i provvedimenti relativi sono esenti da ogni imposta e tassa.
E’ necessario redigere un ricorso ben motivato e documentato.
E’ importante allegare al ricorso ogni documento utile ai fini del futuro provvedimento: eventuali querele già proposte, documentazione sanitaria e reddituale delle parti.
Se possibile può essere altresì utile indicare informatori che possono riferire sulle circostanze. Gli informatori dovranno poi essere sentiti il giorno dell’udienza.
In udienza il giudice ascolta il ricorrente, gli eventuali informatori ed il resistente; quest’ultimo è sentito salvo che nei casi di estrema necessità ed urgenza in cui il provvedimento cautelare viene emesso “inaudita altera parte”.
Il procedimento si svolge in Camera di Consiglio e si conclude con l’emissione di un decreto motivato.
I tempi sono piuttosto brevi stante l’enorme importanza degli interessi che si vanno a tutelare.
L’ordine di protezione non può superare i sei mesi e può essere prorogato, su istanza di parte, solo se ricorrono gravi motivi, per il tempo strettamente necessario, altrimenti, decorso il termine di legge o quello inferiore fissato dal giudice, il provvedimento decade automaticamente
Gli ordini di protezione non possono essere pronunciati se la condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta, domanda di separazione personale, o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se, nel relativo procedimento, si è già svolta l’udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente. Ciò in quanto i provvedimenti, in tal caso, possono essere adottati nel procedimento già in corso.
L’ordine di allontanamento del coniuge dalla casa familiare comporta la sospensione dell’obbligo di coabitazione con i componenti della famiglia. Detto ordine, se pronunciato nei confronti di un coniuge, genitore di minori, comporta altresì la sospensione in capo a lui dell’esercizio della potestà sui figli, dunque della partecipazione dello stesso alle decisioni riguardanti i figli.
Conclusioni
Come si può notare la L.154/2001 introduce nuove misure volte a contrastare in maniera incisiva i casi di violenza all’interno delle mura domestiche. L’applicazione di tale legge porta ad un’azione preventiva e riparativa di tutte quelle dinamiche conflittuali che si sviluppano, purtroppo sempre più spesso, all’interno della famiglia.
Tanti sono i casi di coloro che subiscono ogni giorno abusi e violenze all’interno di quell’ambiente che più di ogni altro dovrebbe rassicurare e proteggere l’individuo. Reagire si può, non si deve avere paura ne tanto meno provare vergogna.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
L. 4 aprile 2001, n. 154 Art. 736-bis c.p.c.
Art. 342-bis c.c. Art. 342-ter c.c.
Art. 282-bis c.p.p. Art. 291 c.p.p.
CONTATTI:
Avv. Giorgia Fusconi
e-mail: fusconi.giorgia@libero.it
