Giovedì 14 Settembre 2006

La violazione degli obblighi di assistenza familiare

 

LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE
BREVI CENNI SULLA TUTELA DEI DIRTTI DELLA PROLE E DEL CONIUGE
(A cura dell’Avv. Giorgia Fusconi)

 

Il tema della violazione degli obblighi di assistenza familiare è tutt’altro che semplice. La sua complessità di trattazione risiede nel fatto che la violazione de quo può essere commessa sia all’interno di un nucleo familiare ancora unito, che nell’ambito di un regime di separazione; sia da parte di un coniuge nei confronti dell’altro, che da parte del genitore nei confronti della prole.
Ciò che in questa sede si vuole approfondire è principalmente la rilevanza penale che la violazione comporta. E’ importante infatti sapere che l’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza al coniuge ed ai figli è un reato previsto dal nostro codice penale all’art. 570.
Tale articolo ha la precipua funzione di sanzionare le “violazioni dei doveri di assistenza familiare” e trova fondamento nell’esigenza di apprestare una efficace tutela ai diritti della prole o a quelli del coniuge.
Per affrontare il problema in maniera esauriente è chiaro che non si può prescindere dall’aspetto civilistico del tema, poiché strettamente correlato.
In sede civile il giudice è quotidianamente chiamato a prendere decisioni circa i rapporti personali e patrimoniali tra coniugi (separati e separandi), circa l’affidamento della prole ed il contributo economico da porre a carico di uno dei coniugi nei confronti dell’altro o del genitore verso il figlio.
Tutte le controversie relative a matrimonio o filiazione sfociano in una pronuncia in sede civile. Spesso però il giudice penale è chiamato a verificare se la violazione di quanto disposto in sede civile possa contenere gli estremi di una sottrazione agli obblighi di assistenza familiare.
Se “l’obbligato” di un provvedimento civile non rispetta ciò che è stato imposto dal provvedimento stesso per ciò che concerne le disposizioni di carattere economico, allora potrebbe concretizzare l’illecito penale di cui all’art. 570 c.p.
E’ palese che una tale violazione può realizzarsi nell’ambito di un nucleo familiare ancora unito ma è altrettanto palese che le ipotesi più frequenti sono quelle in cui è già venuta meno la coesione familiare o nel caso di filiazione fuori dal matrimonio.

LA STRUTTURA DELLA NORMA
Il 1° comma dell’art. 570 c.p. mira a colpire il genitore o il coniuge che si sottraggono ai doveri di assistenza mediante l’allontanamento fisico dal domicilio coniugale o comunque che mettono in atto condotte contrarie all’ordine o alla morale della famiglia.
Il 2° comma sanziona invece tutti i comportamenti e le omissioni che rilevano sul piano economico, ossia la malversazione o la dilapidazione dei beni del figlio minore o del coniuge e l’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza. Si consideri in proposito che tali ipotesi di reato possono essere commesse oltre che da un coniuge a danno dell’altro, anche dagli ascendenti nei confronti dei discendenti minori di età o inabili al lavoro, o dei discendenti a danno degli ascendenti (genitore-figlio, nonno-nipote).

LE SINGOLE FATTISPECIE
• Abbandono del domicilio coniugale e condotta contraria all’ordine o alla morale
Si è assistito negli ultimi 30 anni (ossia dalla riforma del diritto di famiglia intervenuta nel 1975) ad una graduale modificazione della concezione della famiglia e del matrimonio e ad un mutamento culturale all’interno del nucleo familiare. Si è sempre più rafforzata la figura della famiglia di fatto ed è cresciuto esponenzialmente il numero dei matrimoni che sfociano in separazione o divorzio.
Alla luce di quanto detto, appare evidente che non tutte le condotte sono idonee ad integrare un reato: vi è reato laddove un coniuge abbandona la casa familiare; non però ove tale condotta sia indotta dal comportamento dell’altro coniuge. In altre parole, non vi sono comportamenti sanzionabili a priori, è il giudice ad essere concretamente investito del compito di valutare la singola situazione in cui l’allontanamento si è verificato.
E’ proprio in una siffatta valutazione che possono emergere cause di giustificazione, situazioni di totale intollerabilità o di impossibilità della convivenza.
• Condotta contraria alla morale ed all’ordine delle famiglie
La formula adottata dal legislatore in questo caso è senza dubbio assai generica.
Così, come si è reso necessario altre volte, si dovrà effettuare una valutazione in base alle circostanze del caso.
• Malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore o del coniuge
Questa è una forma particolare di reato contro il patrimonio. Viene anche definita come una figura particolare di appropriazione indebita. Pertanto, si realizza non con un singolo atto appropriativo ma con una condotta che incide sul complesso del patrimonio della persona offesa.
• Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza
Il minore di età è titolare di un diritto all’erogazione dei mezzi di sussistenza da parte dell’ascendente (padre/madre – nonno/a). Presupposto dell’erogazione è lo “stato di bisogno” del soggetto. Tale stato, da accertare caso per caso, è però senza dubbio strettamente connesso all’età del beneficiario: se il soggetto è minorenne versa sicuramente in una situazione di bisogno anche laddove produca un reddito da attività lavorativa propria.
Sono da considerarsi “mezzi di sussistenza” tutto ciò che è strettamente indispensabile per vivere: vitto, alloggio, canoni per le utenze, spese per l’istruzione, vestiario, medicinali…
La mancata fornitura dei mezzi di sussistenza può trovare una causa di giustificazione solo in situazioni di oggettiva impossibilità di adempiere (caso fortuito, forza maggiore). La suddetta impossibilità deve essere specificatamente provata e, per poter avere valore scriminante, deve riguardare tutto il periodo di tempo nel quale si sono reiterate le inadempienze.
Deve trattarsi di una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto.
Non sono quindi considerate cause di giustificazione lo stato soggettivo di disoccupato (poiché tale stato potrebbe essere dipeso da un comportamento negligente del soggetto obbligato) o lo stato di fallito (poiché in questo caso il fallito – in base alla legge fallimentare- deve disporre di quanto necessario per il proprio mantenimento e per quello della famiglia).
Da tutto ciò emerge che la mancata o minore corresponsione dell’assegno stabilito dal giudice civile non è sufficiente da sola a dimostrare la responsabilità penale in capo all’obbligato se non è accompagnata dalla prova che, a seguito dell’omissione, sono venuti meno i mezzi di sussistenza all’avente diritto.
Di contro, la condotta omissiva dell’obbligato, per essere incolpevole, deve contenere la prova di un impedimento oggettivo derivante da caso fortuito o forza maggiore.
La violazione degli obblighi di assistenza familiare, intesa come omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, non si realizza con la mera violazione del provvedimento assunto dal giudice civile in ordine alla misura del mantenimento della prole. Non è, in altre parole, sanzionato l’inadempimento civilistico.
Il dovere di somministrare i mezzi di sussistenza, cioè di provvedere ai bisogni minimi dell’avente diritto, prescinde dalla decisione del giudice civile circa la misura dell’assegno di mantenimento posto a carico dell’obbligato.
La fissazione dell’assegno trova fondamento negli artt. 147 e 148 cod. civ., mentre la prestazione dei mezzi di sussistenza trova la propria ratio nel dovere morale di solidarietà, fondato sul legame familiare.

REGIMI DI PROCEDIBILITÀ
La malversazione o dilapidazione dei beni, se commessa a danno del figlio minore di età, o l’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza (sempre ove commessa nei confronti del discendente minore di età) sono procedibili d’ufficio, mentre tutte le altre condotte riconducibili alla violazione degli obblighi familiari (ossia le condotte tenute a danno di soggetti maggiorenni) sono oggi perseguibili solo su querela di parte: ciò significa che per un eventuale procedimento penale a carico dell’obbligato inadempiente è necessario l’impulso della parte lesa che deve presentare formale querela.

CONCLUSIONI
Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la violazione dell’obbligo di assistenza familiare si realizza solo quando sussistano due condizioni: lo stato di bisogno dell’avente diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza e la concreta capacità economica dell’obbligato a fornirglieli. In particolare, quanto allo stato di bisogno, è stato sottolineato che esso non può essere desunto automaticamente dalla fissazione dell’assegno da parte del giudice civile, ma deve essere provato in concreto, e ciò in quanto la nozione civilistica di mantenimento è più ampia di quella penalistica di mezzi di sussistenza, circoscritta a ciò che è indispensabile per vivere. Quanto alla concreta capacità economica dell’obbligato, è stato evidenziato che l’impossibilità assoluta della somministrazione dei mezzi di sussistenza esclude il reato in esame solo quando sia incolpevole.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Art. 143 cod. civ. Art. 570 cod. pen.
Art. 147 cod. civ. L. 1 dicembre1970, n. 898
Art. 148 cod. civ.

CONTATTI:
Avv. Giorgia Fusconi
e-mail: fusconi.giorgia@libero.it