Lunedì 29 Gennaio 2007
LA RAPPRESENTANZA LEGALE E
L’AMMINISTRAZIONE DEI GENITORI
(A cura dell’Avv. Giorgia Fusconi)
La nascita di un soggetto è uno dei fatti giuridici cui il nostro ordinamento attribuisce maggiore rilevanza.
Il soggetto, dal momento della nascita, ha l’attitudine a diventare titolare di diritti ed obblighi, poiché acquista capacità giuridica.
La capacità giuridica, disciplinata dall’art. 1 cod. civ., va tenuta distinta dalla capacità di agire (art. 2 cod. civ.). Quest’ultima si acquisisce con il raggiungimento della maggiore età.
Il minore, salvo ipotesi particolari, è soggetto alla potestà dei genitori. Tecnicamente, la potestà dei genitori è definita come un “ufficio di diritto privato”, ossia come un insieme di poteri e doveri che i genitori devono esercitare nell’esclusivo interesse dei figli. Tale complesso di poteri e doveri, che comprende la rappresentanza nei rapporti con i terzi, ricade sui genitori; anzi, viene loro conferito direttamente dalla legge e riguarda sia la persona del minore che il suo patrimonio, in vista della realizzazione del suo interesse.
Come appena accennato, la potestà dei genitori è comprensiva dei poteri di rappresentanza dei figli minori e di amministrazione dei loro beni.
Dispone l’art. 320 cod. civ. che i genitori congiuntamente, o il genitore che eserciti in via esclusiva la potestà, rappresentano, anche in giudizio, i figli in tutti gli atti civili, e ne amministrano i beni.
La minore età, essendo una ipotesi di incapacità legale di agire, rende necessario il conferimento dei poteri di rappresentanza ai genitori che, poiché capaci di agire, si sostituiscono ai figli nel compimento degli atti giuridici attinenti al loro patrimonio.
Il minore di età, anche se incapace di agire, può validamente compiere da solo, raggiunta l’età prevista dalla legge, alcuni atti (per esempio quelli legati al contratto di lavoro).
Ai figli minori spetta la titolarità dei diritti (per esempio la proprietà dei beni ricevuti in eredità o in donazione) ma ai genitori, in quanto esercenti la potestà sui figli, compete l’esercizio di quei diritti.
Per fare un esempio concreto, i genitori possono concludere contratti che attribuiscono ad altri il godimento dei beni oggetto dei diritti del minore; gli effetti ricadono automaticamente nella sfera giuridico-patrimoniale dei minori, poiché i contratti vengono conclusi in loro nome e per loro conto, in altre parole, nel loro interesse.
Il potere di agire in nome dei figli minori, con l’immediato proiettarsi degli effetti dell’atto nella loro sfera giuridico-patrimoniale, risponde all’interesse del minore stesso ma anche ad una più ampia esigenza di circolazione della ricchezza, ossia dei beni di cui i minori sono titolari.
I genitori, congiuntamente, ma anche disgiuntamente, possono compiere per i figli atti di ordinaria amministrazione. Per ciò che concerne invece gli atti di straordinaria amministrazione, l’esercizio dei poteri di rappresentanza e di amministrazione deve essere svolto congiuntamente.
Inoltre, per tutelare appieno gli interessi dei figli minori, è disposto che tali atti non possano essere conclusi “se non per necessità od utilità evidente del figlio, dopo autorizzazione del giudice tutelare” (art. 320, 3° co., cod. civ.). La suddetta autorizzazione deve ovviamente precedere il compimento dell’atto.
Per fare un esempio concreto, è richiesta l’autorizzazione per gli atti di alienazione o di concessione di beni in pegno o ipoteca, per l’accettazione o per la rinuncia di eredità. In particolar modo, l’accettazione dell’eredità deve sempre essere espressa con beneficio di inventario, per garantire massima tutela al minore, affinché il suo patrimonio personale non venga esposto ad eventuale aggressione dei creditori del de cuius.
La rappresentanza dei genitori attiene principalmente agli atti aventi natura patrimoniale. Certo, i genitori possono anche agire per la tutela della personalità del minore e domandare la riparazione di un danno non patrimoniale. Rimangono esclusi dalla rappresentanza i c.d. atti personalissimi, come ad esempio il testamento: i genitori non possono testare al posto del figlio.
Qualora ci fosse conflitto di interessi patrimoniali, ossia pericolo di abuso da parte dei genitori e conseguente danno per i figli, il giudice tutelare può nominare al minore un curatore speciale.
Gli atti che vengono compiuti senza l’osservanza delle norme sopra illustrate, possono essere annullati, su istanza dei genitori esercenti la potestà, del figlio, dei suoi eredi o aventi causa e la relativa azione si prescrive trascorsi cinque anni dal raggiungimento della maggiore età del figlio.
L’art. 324 cod. civ. dispone poi che i genitori esercenti la potestà hanno, in comune tra loro e per quote uguali, l’usufrutto sui beni dei minori. Trattasi di usufrutto legale, ossia disposto ex lege. Rimangono esclusi da tale usufrutto legale i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro; i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione; i beni oggetto di liberalità sottoposta alla condizione che i genitori esercenti la potestà, o uno di loro, non ne abbiano l’usufrutto.
Condizione, quest’ultima, che non opera per quei beni spettanti a titolo di legittima. E ancora, non sono soggetti ad usufrutto legale i beni pervenuti al figlio in via successoria o donativa, e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà.
L’usufrutto legale dei genitori è un diritto all’uso ed al reddito delle cose che ne formano oggetto, nel rispetto della loro destinazione economica, pur tuttavia è un istituto per molti aspetti differente dal diritto reale di godimento disciplinato dal codice civile agli artt. 978 e ss.
L’usufrutto legale spetta infatti unicamente ai genitori esercenti la potestà. Nell’ipotesi di vendita dei beni oggetto di usufrutto legale dei genitori, l’acquirente acquista la piena proprietà del bene.
Inoltre, il diritto è connotato da un vincolo di destinazione precipuo: le utilità che i genitori ricavano dai beni in usufrutto sono destinate al mantenimento della famiglia, all’istruzione e all’educazione dei figli. Può essere considerata come una forma di contribuzione del figlio.
Così pure i frutti percepiti dai beni spettanti in nuda proprietà ad uno solo dei figli, possono essere impiegati per soddisfare i bisogni degli altri componenti della famiglia.
Ciò che residua, una volta che sono stati soddisfatti i bisogni familiari di istruzione e di educazione, non necessariamente dovrebbe essere accantonato a favore del figlio nudo-proprietario.
Qualora il genitore passi a nuove nozze, conserva l’usufrutto legale, con l’obbligo di accantonare in favore del figlio tutto ciò che eccede rispetto alle spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del minore e della famiglia originaria (non della nuova).
Dal quadro effettuato si comprende come l’usufrutto legale risponde ad una esigenza solidaristica e proprio per questo viene riservato ai soli genitori che esercitano la potestà sul minore.
Se i genitori divorziano, il Tribunale è tenuto a dare disposizioni in merito al concorso dei genitori al godimento dell’usufrutto legale; ciò qualora l’esercizio della potestà rimanga comunque affidato ad entrambi.
Se uno solo dei genitori è favorevole all’acquisto di una eredità, di un legato o di una donazione a favore del minore, allora l’usufrutto spetterà esclusivamente a lui.
L’usufrutto legale non potrà mai costituire oggetto di alienazione, pegno o ipoteca o di esecuzione da parte dei creditori.
E’ altresì escluso che i creditori dei genitori, riguardo a debiti che i creditori sanno non essere stati contratti per il soddisfacimento dei bisogni familiari, possano aggredire i frutti dei beni del figlio.
L’usufrutto legale si estingue con la morte dei suoi titolari. Se muore uno solo dei genitori esercenti la patria potestà, l’usufrutto si concentra sull’altro. Il diritto si estingue altresì nell’ipotesi di morte del figlio nudo-proprietario. In tale ultimo caso, essendo i genitori successori legittimi, ha luogo la consolidazione dei due diritti in capo ai genitori stessi che per tale motivo divengono pieni proprietari.
Anche il compimento della maggiore età del figlio o il perimento del bene su cui è costituito il diritto comportano estinzione del diritto di usufrutto.
Un’ultima menzione merita l’ipotesi in cui i genitori usufruttuari “abusino” del diritto. Tale ipotesi ricade nell’ambito della cattiva amministrazione del patrimonio del minore; ciò può portare ad una pronuncia del Tribunale volta a privare i genitori del diritto stesso.
Dunque i genitori possono essere sollevati dal dovere di amministrazione dei beni del minore. In tal caso il Tribunale, valutata la cattiva amministrazione del patrimonio, statuisce le condizioni in base alle quali i genitori –sotto la stretta vigilanza del giudice tutelare- devono amministrare i beni.
La rimozione, dovuta all’inidoneità nella gestione, comporta la concentrazione dei poteri di amministrazione sull’altro genitore. In ipotesi estreme però, qualora fossero rimossi dall’amministrazione entrambi i genitori, il Tribunale può nominare un curatore.
Questi tipi di provvedimenti, in primo luogo sono temporanei, poiché possono anche essere revocati nel momento in cui vengono meno i motivi che vi hanno dato impulso, secondariamente, non tolgono comunque ai genitori i poteri decisionali sulla persona del figlio minore.
Riferimenti normativi:
Art. 1 cod. civ. Art. 2 cod. civ.
Art. 320 cod. civ. Art. 324 cod. civ.
Artt. 978 e ss. cod. civ.
Contatti:
Avv. Giorgia Fusconi
e-mail: fusconi.giorgia@libero.it
