Venerdì 29 Febbraio 2008

F.A.Q.

 

1) QUANDO PUO’ ESSERE PROMOSSA DOMANDA DI PATERNITA’?
L’azione di disconoscimento della paternità è diretta a privare il figlio dello stato di legittimità attribuitogli in forza di presunzioni previste dalla legge.
Tre sono gli “eventi” in presenza dei quali è consentito promuovere l’azione di disconoscimento:
1) la mancanza di coabitazione tra i coniugi nel periodo del concepimento;
2) l’impotenza riferita al periodo del concepimento;
3) l’adulterio e il celamento della gravidanza o della nascita.
Il termine per proporre tale tipo di azione è di sei mesi per la madre, decorrenti dalla nascita o da quando la stessa viene a conoscenza che il marito è affetto da impotenza a generare; un anno per il padre, decorrente dalla nascita o da quando viene a conoscenza della nascita o da quando viene a conoscenza dell’adulterio della moglie o della propria impotenza a generare; un anno per il figlio, decorrente dalla data in cui diviene maggiorenne.
L’onere della prova circa il difetto di paternità incombe su colui che agisce per il disconoscimento.
 
 
2) QUANDO E’ POSSIBILE DARE IL "DOPPIO COGNOME" AL FIGLIO?
Nel nostro ordinamento non esiste alcuna norma di diritto che regoli, in linea generale, le ipotesi di trasmissione e/o attribuzione del cognome al figlio legittimo e soprattutto non dice che al figlio legittimo debba essere attribuito il solo cognome del padre.
Ciò che nella pratica avviene non è l’applicazione di una norma inesistente ma il perpetrarsi di una consuetudine.
Nessuna norma di legge esclude poi che il figlio possa portare anche il cognome della madre.
Negli ultimi anni sono state fatte numerose proposte di legge per colmare il vuoto legislativo ed attribuire alla madre il diritto di trasmettere il proprio cognome ai figli.
Proprio per perseguire la parità di diritti e doveri dei coniugi, le proposte di legge mirano ad inserire una norma che consenta ai genitori di attribuire al figlio un cognome o l’altro o, addirittura, il “doppio cognome”.
Attualmente è possibile chiedere l’attribuzione del “doppio cognome” ma deve esistere un particolare e concreto interesse del minore.
 
 
3) IN COSA CONSISTE L’USUFRUTTO DEI GENITORI SUI BENI DEI FIGLI?
L’usufrutto si configura come un diritto reale di godimento su cosa altrui, il cui contenuto consiste nella facoltà di godere della cosa nei limiti della relativa destinazione economica, nonché nella facoltà di disposizione del diritto.
E’ un diritto molto ampio che permette al titolare di comportarsi nei confronti del bene “come se fosse il proprietario”.
Ciò significa che, se oggetto del diritto è un immobile, spetta proprio all’usufruttuario stipulare –per esempio- contratti di locazione, e ad esso vanno i proventi.
Il ruolo però che i genitori hanno verso l’immobile intestato al figlio minore, non è quello tipico degli usufruttuari ordinari (trattandosi di usufrutto legale), bensì di amministratori di un patrimonio altrui.
Dunque i genitori hanno un diritto più limitato in quanto devono perseguire l’interesse della famiglia, seppure con ampia discrezionalità nella scelta dei modi.
I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all’educazione e istruzione dei figli.
 
 
4) CHE COS’E’ L’ILLECITO “ENDO-FAMILIARE”?
Lo status coniugale è costituito dalla posizione soggettiva che ogni individuo assume all’interno del vincolo matrimoniale. Tale vincolo è costituito da un complesso di diritti e di doveri che scaturiscono proprio dal matrimonio.
Sorgono in capo ai coniugi, l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione; sorge l’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo.
I coniugi hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto della capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Tali obblighi hanno natura giuridica (oltre che morale). Ciò significa che ogni condotta difforme agli obblighi suddetti, tenuta da un componente del nucleo familiare, può comportare la promozione da parte di colui che la subisce di una azione per risarcimento danni.
Ciò poiché la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio può integrare gli estremi di un illecito civile.
Gli elementi costitutivi dell’illecito civile sono:
1) condotta dolosa o colposa;
2) danno ingiusto;
3) nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso.
Gli illeciti “endo-familiari” non si differenziano nella struttura dagli altri illeciti. Ciò che muta però è che sono posti in essere da parte di un congiunto ai danni di un altro (per esempio, marito e moglie).
Sono gli illeciti che si verificano nell’”ambito familiare”, lesivi dei fondamentali diritti della persona, intesa come componente di un nucleo familiare, costituzionalmente tutelato.
 
 
5) QUALI SONO I PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL MANTENIMENTO DI UN FIGLIO MAGGIORENNE COINVOLTO NEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO DEI GENITORI?
Il nostro codice civile prevede un sistema di obblighi parentali inderogabili. Il genitore ha il dovere di contribuire al mantenimento dei figli anche oltre il raggiungimento della maggiore età, fin quando i figli non abbiano conseguito una indipendenza economica.
Quando si radica un giudizio di separazione o divorzio il genitore che convive con il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, è legittimato a proporre la domanda per ottenere l’assegno di mantenimento per il proprio figlio.
Poiché, però, il figlio è il diretto titolare del diritto al mantenimento, questi può anche autonomamente promuovere un giudizio nei confronti del/dei genitore/i.
Il figlio può addirittura intervenire nel procedimento di separazione e/o divorzio in corso tra i genitori, al fine di ottenere un assegno di mantenimento. In altre parole, non deve obbligatoriamente promuovere un giudizio separato.
Ottenuto un provvedimento che obbliga il genitore a corrispondere l’assegno, il diritto del figlio perdura fin quando il genitore stesso, interessato alla declaratoria di cessazione dell’obbligo, non promuova la procedura di modifica, dando prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica o comunque che è stato concretamente posto in condizione di divenire economicamente autosufficiente, senza averne tratto profitto per sua colpa.
 
 
6) COSA SIGNIFICA RICONCILIAZIONE TRA CONIUGI?
Dopo aver ottenuto una sentenza di separazione o un’omologa delle condizioni di separazione da parte del Tribunale, i coniugi sono ancora tali, seppure si instauri tra loro un regime di separazione legale che comporta dei cambiamenti sostanziali.
I coniugi dopo la separazione sono infatti autorizzati a vivere separati e a condurre due vite pressoché autonome.
Come noto, dopo tre anni di separazione personale, se non è intervenuta una riconciliazione, i coniugi possono richiedere il divorzio.
I coniugi possono, di comune accordo, far cessare l’instaurato regime di separazione legale, senza dover ricorrere all’intervento del giudice, ripristinando nella sua pienezza il vincolo coniugale.
La riconciliazione dunque può derivare da una “espressa dichiarazione dei coniugi”ovvero da un “comportamento non equivoco incompatibile con uno stato di separazione”.
In entrambi i casi, la comunione spirituale e materiale deve essere ricostruita in tutti i suoi aspetti essenziali. La riconciliazione implica pertanto una valutazione della possibilità di ricostruire l’unità familiare, con rinnovato spirito di reciproca solidarietà.
Nei fatti la riconciliazione si traduce in una ripresa della convivenza coniugale accompagnata da una stabile coabitazione mirata al ripristino dell’”affectio maritalis”.
Qualora la riconciliazione avvenga tramite un’espressa dichiarazione, questa va resa da entrambi i coniugi all’ufficiale dello stato civile il quale è obbligato a riceverla e ad annotarla
Se la dichiarazione non è resa e l’annotazione non è effettuata, poiché la riconciliazione è avvenuta “per facta concludentia”, il ripristino della comunione legale avverrà solo tra le parti, con ovvie difficoltà per i terzi a conoscere la reale situazione.
 
 
7) COME SI DETERMINA L’AMMONTARE DELL’ASSEGNO DI DIVORZIO?
L’assegno di mantenimento è uno strumento messo a disposizione dalla legge per tutelare il coniuge più debole, ossia quello dei due che nel corso della separazione e/o del divorzio subisce un maggiore pregiudizio dal punto di vista economico.
L’accertamento del diritto all’assegno si articola in due fasi: nella prima, il giudice verifica l’esistenza del diritto in astratto, ossia l’esistenza dei presupposti giuridici, costituiti appunto dalla inadeguatezza dei mezzi del coniuge o dall’impossibilità dello stesso a procurarseli per cause oggettive (es. motivi di salute..), il tutto rapportato al tenore di vita che i coniugi avevano in costanza di matrimonio.
Nella seconda fase, il giudice deve procedere alla determinazione in concreto dell’assegno, considerando le condizioni dei coniugi, ma soprattutto, quale sia stato il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio.
Nel fare ciò il giudice terrà conto anche della durata del matrimonio.
Il contributo del coniuge non deriva solo da una professione esercitata fuori casa; rileva infatti anche il lavoro casalingo svolto in casa, considerato come contributo alla conduzione familiare e pertanto quantificabile economicamente.
 
 
8) CHE COS’E’ L’ADDEBITO NELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI?
Si parla di addebito quando il giudice, pronunciando la separazione dei coniugi, dichiara a quale dei due sia addebitabile. Ciò in considerazione del comportamento tenuto da uno dei due coniugi, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio.
L’addebito viene dichiarato dal giudice solo ove ne ricorrano le circostanze e dietro specifica richiesta di una delle parti.
Ai fini dell’addebitabilità della separazione, il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista, pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione.
Il giudice inoltre, nel valutare il comportamento riprovevole del coniuge, deve esaminare anche la condotta dell’altro e procedere ad una valutazione comparativa, al fine di individuare se il comportamento censurato non sia solo l’effetto di una frattura coniugale già verificatasi e possa dunque considerarsi relativamente giustificato.
In altre parole, le violazioni dei doveri coniugali dovranno essere giudicate irrilevanti, ai fini dell’addebitabilità, ove si configurino come una reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto e non si traducano invece in una violazione nell’ambito familiare di regole di condotta imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza.
L’addebito di responsabilità della separazione determina, per il coniuge a carico del quale venga dichiarato, la perdita del diritto al mantenimento e dei diritti successori legati allo stato matrimoniale, con la conservazione del solo diritto agli alimenti, qualora sia totalmente privo di mezzi di sostentamento e del diritto ad un assegno vitalizio commisurato al patrimonio ereditario, alla qualità e al numero degli eredi legittimi, qualora, al momento dell’apertura della successione del coniuge, fosse percettore di un assegno alimentare da parte di quest’ultimo.