Mercoledì 15 Novembre 2006
SEPARAZIONE, DIVORZIO E CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA:
I FIGLI COINVOLTI
BREVI CENNI SULLE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA L. 54/2006
(A cura dell’Avv. Giorgia Fusconi)
La separazione ed il divorzio sono eventi senza dubbio traumatici per l’intero nucleo familiare, in particolare per i figli.
La separazione (come anche il divorzio), al contrario di quanto la maggior parte delle persone è solita pensare, non chiude il rapporto tra ex-coniugi, in particolar modo se in essa sono coinvolti figli.
Dalla separazione derivano effetti giuridici che incidono sui rapporti personali e patrimoniali tra coniugi. Con la separazione cessa l’obbligo della coabitazione, rimangono però immutati gli obblighi verso i figli che i genitori devono continuare a mantenere, istruire ed educare.
L’affidamento dei figli minori è disposto dal Giudice –anche laddove esiste una concorde volontà dei coniugi- poiché lo stesso deve avere come principio fondamentale a sostegno di ogni sua decisione l’esclusivo interesse morale e materiale della prole.
Il Giudice è chiamato a valutare e ad accertare la capacità di ciascun genitore di crescere ed educare il figlio.
La valutazione si basa sia su elementi della vita passata che sulle capacità future: viene valutato come ogni genitore ha svolto in passato il proprio ruolo sia da un punto di vista prettamente affettivo che per quanto concerne il saper educare, la disponibilità di accudimento, la comprensione, la capacità di riconoscere i bisogni e le esigenze.
Il Giudice deve valutare attentamente anche il carattere, le abitudini di vita e l’ambiente che ciascun genitore è in grado di offrire al minore.
Legge 8 febbraio 2006, n. 54
L’ 8 febbraio 2006 è entrata in vigore la legge n. 54; questa detta “disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”.
La legge apporta modifiche ed aggiunte al codice civile e al codice di procedura civile nelle parti relative alla disciplina dell’affidamento dei figli nell’ambito della separazione dei genitori.
La grande novità apportata da questo testo, il principio ispiratore, consiste nel fatto che, anche dopo la separazione dei genitori, i figli hanno il diritto –e i genitori devono impegnarsi a garantirlo- di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (c.d. “diritto alla bigenitorialità”).
In passato, in sede di separazione, si poteva scegliere tra affidamento esclusivo, congiunto, alternato o a terze persone.
Oggi, con l’entrata in vigore della L. 54/2006, si hanno solo due possibilità: l’affidamento esclusivo e il c.d. “affidamento condiviso”.
In altre parole, il giudice della separazione o del divorzio non può più disporre l’affidamento del minore a terze persone o al Comune di residenza.
L’affido condiviso
Prevede che i genitori, seppure separati o divorziati, concordino tutte le decisioni che riguardano la vita del figlio, indipendentemente dal genitore con il quale il minore vive o presso il quale temporaneamente dorme.
Ciascun genitore in egual misura esercita sul figlio la potestà, ossia il potere/dovere di assumere le determinazioni per il figlio.
Esercizio della potestà genitoriale
Ciascun genitore dunque è chiamato a prendere decisioni circa il corso di studi, le frequentazioni, l’attività sportiva, le attività ludiche, l’alimentazione, il vestiario etc..del proprio figlio.
In particolare, le scelte di maggiore interesse riguardanti la salute, l’istruzione e l’educazione del figlio devono essere sempre concordate dai genitori congiuntamente; anche nell’ipotesi in cui sia stato disposto l’affido esclusivo ad uno di essi.
Le scelte di ordinaria amministrazione (come per esempio le questioni relative all’abbigliamento o all’alimentazione) vengono prese in base ad accordi tra genitori o in base a decisioni del giudice: i coniugi, o il giudice per loro, decidono preventivamente di “suddividere la potestà” in base alla materia oppure in base al genitore che si trova con il minore nel momento in cui si pone una scelta (così per esempio i genitori possono decidere che tutte le questioni inerenti al vestiario vengono gestite dalla madre e quelle relative alle attività ludiche dal padre).
Ciò significa che, qualora la potestà venga suddivisa in uno dei suddetti modi, il genitore potrà essere privato del potere decisionale su uno specifico argomento. In tal caso, lo stesso non potrà sindacare o controllare alcunché al riguardo.
La nuova normativa prevede altresì che, ove i genitori chiamati a prendere decisioni comuni non trovino l’accordo, devono rivolgersi al Tribunale del luogo di residenza del figlio che decide al posto loro.
Sia che venga disposto l’affidamento condiviso o quello esclusivo, i genitori (o il giudice per essi) devono preventivamente stabilire il calendario della permanenza del minore presso la madre o presso il padre.
Inoltre, in sede di separazione o di divorzio, il giudice stabilisce anche quale dei genitori potrà continuare a vivere nella casa; ciò sempre con lo sguardo rivolto all’interesse primario della prole.
Nella maggior parte dei casi, l’abitazione viene assegnata al genitore che trascorre più tempo con il figlio. L’assegnazione viene meno nel momento in cui il figlio diviene economicamente autosufficiente, o quando cessa di convivere con il genitore collocatario.
La nuova normativa prevede la revoca dell’assegnazione anche qualora il genitore a cui è stata assegnata la casa non ci viva più stabilmente, abbia instaurato una nuova convivenza o si sia risposato.
Mantenimento dei figli minori
I genitori devono contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie sostanze ed al proprio reddito.
Tale obbligo può essere adempiuto o tramite il versamento di un assegno di mantenimento in favore del figlio minore, oppure tramite il pagamento da parte di ciascun genitore di specifiche voci di spesa, preventivamente concordate.
Se viene disposto il versamento di un assegno, questo è calcolato tenendo conto del tenore di vita del figlio, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura che ciascun genitore ha assunto.
Mantenimento dei figli maggiorenni
Altra importante novità introdotta dalla legge 54/2006 riguarda il mantenimento dei figli maggiori di età, non ancora economicamente autosufficienti.
In tale ipotesi, in virtù della vecchia normativa, il figlio manteneva il diritto all’assegno che continuava ad essere versato al genitore con il quale il maggiorenne conviveva.
Con la vigente legge, l’assegno a favore del figlio maggiorenne diviene una possibilità rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice. Ove l’assegno venga mantenuto, dovrà essere versato dal genitore obbligato direttamente nelle mani del figlio.
Diritto di visita
La nuova legge affronta anche il tema del diritto di visita del figlio minore nei confronti dei propri parenti, dando risalto a tale aspetto ed individuandolo come un vero e proprio diritto che il minore ha verso i propri nonni e parenti in genere.
In proposito è statuito il diritto di ogni figlio a mantenere rapporti continuativi con i parenti (nonni o parenti in genere).
Audizione dei minori
La legge n. 54/2006 impone al giudice che prende provvedimenti sull’affidamento di ascoltare il figlio che ha più di 12 anni di età.
I minori possono essere sentiti anche se di età inferiore, qualora il genitore che ne chiede l’audizione dimostri che il proprio figlio ha “capacità di discernimento”.
Sanzioni
Sono previste specifiche sanzioni per il genitore che viola le regole stabilite dal giudice o che ostacola le modalità di affidamento o, ancora, che tiene condotte dannose per il figlio.
In tali ipotesi, su richiesta dell’altro genitore, il Tribunale può condannare colui che ha tenuto il comportamento lesivo, al risarcimento del danno subito dal figlio e/o dal genitore che ha denunciato i fatti, o al pagamento di una multa.
Accordi tra genitori
Indipendentemente dalle modifiche apportate dalla legge n. 54/2006, la madre ed il padre possono sempre decidere insieme le condizioni che staranno alla base della loro separazione (o del loro divorzio o della cessazione della loro convivenza). Questi possono pertanto decidere chi vivrà nella casa coniugale, possono ripartire il mantenimento o suddividere l’esercizio della potestà.
Il giudice può però sempre integrare gli accordi ove ritenga che questi siano contrari all’interesse del minore.
Conclusioni
La ratio della nuova normativa è quella di individuare la soluzione più idonea a ridurre i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore nel contesto di vita più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche.
Riferimenti normativi:
Art. 147 cod. civ. Artt. da 706 a 710 c.p.c.
Art. 155 cod. civ. Artt. da 737 a 739 c.p.c.
L. 8 febbraio 2006, n. 54 L. 1 dicembre1970, n. 898
Contatti:
Avv. Giorgia Fusconi
e-mail: fusconi.giorgia@libero.it
