Mercoledì 11 Luglio 2007
Il lavoro interinale, o in affitto, è una forma particolare di lavoro a tempo, regolamentata dalla legge 196/1997 e dai contratti collettivi di lavoro. Si ricorre al contratto interinale per la sostituzione di lavoratori assenti, o per qualifiche non previste dall’azienda.
Il lavoro interinale (o lavoro in affitto) significa lavorare per un’impresa (utilizzatrice) senza essere assunto da quest’ultima, essendo alle dipendenze di un’agenzia il cui "business" è affittare lavoro.
In termini tecnico-giuridici si ha lavoro interinale quando un’impresa "fornitrice" mette uno o più lavoratori a disposizione di un’impresa "utilizzatrice" per esigenze di carattere temporaneo nell’ambito dei casi previsti dalla legge 196/1997 e dai contratti collettivi di lavoro; quando serve temporaneamente qualche qualifica non prevista in azienda; per sostituire lavoratori assenti.
E’ invece vietato per le qualifiche di esiguo contenuto professionale; per la sostituzione dei lavoratori in sciopero; nelle aziende dove ci sono stati licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, o sia in corso la cassa integrazione per le mansioni interessate e nell’edilizia.
AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO
