Mercoledì 30 Marzo 2011

Comitati unici di garanzia per le pari opportunità

La lotta contro le discriminazioni sul luogo di lavoro si può avvalere di uno strumento più efficace e completo. I Comitati unici di garanzia, infatti, lavoreranno per prevenire e battere le discriminazioni dovute non soltanto al genere, ma anche all’età, alla disabilità, all’origine etnica, alla lingua, alla razza, e, per la prima volta, all’orientamento sessuale. Una tutela che comprende, il trattamento economico, le progressioni in carriera, la sicurezza e che viene estesa all’accesso al lavoro.
Il 4 marzo 2011 è stata emanata la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e il Ministro per le pari opporunità  contenente le Linee guida sulle modalità di funzionamento dei “Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (art. 21 legge 4 novembre 2010, n. 183).

“Il nuovo organismo assume tutte le funzioni che la legge e i contratti collettivi attribuivano ai Comitati per le Pari Opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing e rappresenterà un interlocutore unico, più efficace e completo al quale i lavoratori potranno rivolgersi nel caso subiscano una discriminazione e vogliano porvi rimedio”.
La Direttiva è destinata alle Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e contiene indicazioni alle quali esse devono attenersi, tenuto conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti e dei singoli contratti collettivi. Le regioni e gli enti locali, a cui è riconosciuta autonomia organizzativa, adottano le linee di indirizzo necessarie per l’attuazione dell’art.21 della legge n. 183/2010 nelle sfere di rispettiva competenza e specificità, nel rispetto dei principi dettati dalla Direttiva.