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Comune di Cervia |
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SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA
NOTE GENERALI
La scheda tecnica descrittiva, prevista dalla L.R. n. 31/2002 agli artt. 20 e 21, deve contenere i dati catastali ed urbanistici, i dati metrici e dimensionali dell’immobile. Viene conservata a cura del Comune e può essere allegata agli atti di trasferimento di proprietà dell’opera edilizia.
Va compilata ed aggiornata a cura di un tecnico abilitato.
E’ documento necessario per il rilascio del certificato di conformità edilizia per nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica e ristrutturazione edilizia; negli altri casi la dichiarazione di conformità del professionista abilitato contenuta nella scheda tecnica tiene luogo del certificato di conformità edilizia ed agibilità.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
1. La scheda tecnica va sempre compilata in tutti i casi di intervento edilizio.
2. Per nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica e ristrutturazione edilizia deve essere allegata alla richiesta di certificato di conformità edilizia ed agibilità, da presentare entro 15 giorni dalla comunicazione della fine lavori (artt. 20, 21, 22 L.R. 31/2002).
3. In tutti gli altri casi, deve essere trasmessa al Comune entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori (artt. 20, 21 L.R. 31/2002).
4. Nella sezione “dati tecnici del fabbricato” i parametri edilizi/urbanistici vanno inseriti solo se oggetto di variazione.
5. deve essere compilata una scheda per ogni singola unità immobiliare oggetto dell’intervento.
6. i certificati di collaudo e ulteriori certificazioni previsti per legge devono essere sempre allegati alla scheda tecnica descrittiva del fabbricato, a prescindere dalla richiesta del certificato di conformità edilizia ed agibilità.
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