Commercio al dettaglio su area privata (Forme speciali di vendita)
Con forme speciali di vendita si intendono quelle attività commerciali che non vengono esercitate nei tradizionali negozi ma tramite l'utilizzazione di modalità differenziate a seconda dei luoghi e della utenza alla quale si rivolgono e che sono così individuate:
1. SPACCI INTERNI
Si tratta di vendita a favore di dipendenti di Enti o Imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonchè la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi.
La vendita deve avvenire in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.
2. DISTRIBUTORI AUTOMATICI
La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici e' soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio.
3. vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione
Per commercio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione si intende la forma speciale di vendita al dettaglio effettuata a mezzo di corrispondenza , televisione o altri sistemi di comunicazione.
4. vendita presso il domicilio dei consumatori
Per commercio presso il domicilio del consumatore si intende la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori.
Chi intende avvalersi per l'esercizio dell'attività, di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di Pubblica Sicurezza del Comune nel quale ha la residenza o la sede legale.
L'impresa rilascia alle persone incaricate un tesserino di riconoscimento che deve essere numerato e aggiornato annualmente.
Il tesserino deve essere esposto in modo ben visibile durante le operazioni di vendita.
Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni di vendita.
5. Commercio elettronico
Per commercio elettronico si intende il commercio al dettaglio (cioè a favore del consumatore finale) di beni svolto nella rete Internet mediante l’utilizzo di un sito Web.
Per svolgere attività di commercio del settore alimentare è necessario presentare notifica all'AUSL competente prima dell'inizio dell'attività (ai sensi del Regolamento CE 852/2004).
L'inizio dell'attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.
L’istanza dovrà essere inoltrata tramite il portale people.
Nell’ipotesi in cui il portale non dovesse funzionare per un problema di connessione al server o nel caso in cui il procedimento non fosse ancora reperibile nel portale di cui all’elenco indicato nel sito, si invita a compilare la documentazione in cartaceo e procedere all’acquisizione elettronica (scansione) firmarla digitalmente ed alla trasmissione telematica al SUAP (in questo caso sarà necessario utilizzare la PEC) anche per il tramite del professionista o associazione di fiducia.
Relativamente all’attività di vendita di prodotti del settore alimentare tramite distributori automatici, le ditte che effettuano tale commercio dovranno presentare il modello COM 5 al Comune di Cervia solo in caso di prima installazione delle macchine sul territorio comunale e di cessazione dell'attività nell'ambito del territorio comunale. Gli aggiornamenti relativi all'ubicazione delle macchine dovranno essere presentati esclusivamente all'Azienda USL competente.
MORALI
- essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59
- non sussistenza nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia)
PROFESSIONALI
in caso di commercio di prodotti alimentari occorre inoltre possedere uno dei seguenti requisiti professionali :
1. aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
2. aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi nell’ultimo quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore in qualità di coadiutore famigliare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS);
3. essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti e bevande
4. essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande.
In caso di ditta individuale, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare; in caso di Società il possesso dei requisiti professionali è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale.
La segnalazione certificata di inizio attività costituisce titolo per l’inizio immediato dell’attività dalla data di presentazione della SCIA al Comune.
Qualora, in sede di controllo della SCIA e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. E' fatta salva, comunque, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art.19 comma 6 della L.241/90 e s.m.i.
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna 19/10/2009 n.1533 “Vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici”
- Legge Regionale 12 febbraio 2010 n. 4 “Norme per l’attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario / Legge comunitaria regionale per il 2010”
