Dichiarazione di inizio attività per attività di noleggio di veicoli senza conducente

Ufficio di riferimento
L'ufficio di competenza è Servizio Sviluppo Economico
Descrizione

L'attività di noleggio di veicoli senza conducente si concretizza quando un'azienda (locatore), dietro corrispettivo, mette a disposizione del cliente (locatario), per le esigenze di quest'ultimo un veicolo. Si individuano per veicoli quelli definiti dall'art. 46 del Codice della Strada e classificati dall'art. 47 dello stesso Codice della Strada. Tuttavia fra i veicoli muniti di carta di circolazione possono essere adibiti a noleggio (locazione senza conducente come da dicitura del Codice della Strada) solo quelli  previsti dall'art. 84 del Codice della Strada. Pertanto varie tipologie di veicoli possono essere adibiti a noleggio quali ad esempio biciclette, autovetture, veicoli per trasporto promiscuo, autocaravan, veicoli ad uso speciale ed adibiti al trasporto di cose, ecc. L'attività di noleggio senza conducente può essere svolta in modalità esclusiva o come attività accessoria (es. carrozzerie o officine che forniscono auto di cortesia).

Procedura operativa

L'esercizio di attività di noleggio di veicoli senza conducente è assoggettato alla Denuncia di inizio attività (DIA), di cui all'art. 19 della legge 241/90, da inviare al Comune in cui si trova la sede legale dell'impresa e del Comune (se diverso) dove si trova ogni singola articolazione commerciale dell'impresa.

Entro 5 giorni dalla presentazione della DIA, il Comune deve inviarla al Prefetto.

L'attività di noleggio veicoli senza conducente può essere iniziata decorsi almeno 30 giorni dalla data di presentazione della DIA al Comune. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne deve dare comunicazione al Comune.

Requisiti

Avere la disponibilità dei locali, sede dell'attività e la conformità ai regolamenti di polizia urbana, ai regolamenti edilizi, alle norme urbanistiche e di destinazione d'uso;

essere in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi di cui al DM 16 febbraio 1982, con indicazione dei relativi estremi (qualora siano destinati all'attività nove o più veicoli);

essere esente da qualsiasi causa ostativa di cui agli articoli 11 e 12 de! Tulps e artt. 1 e 3 della Legge n.1423/56;

non sussistenza di cause ostative di cui all'articolo 10 della Legge n.573/65.

Modulistica
Dove consegnare la domanda
La domanda deve essere consegnata presso Sportello Unico e Amministrativo
Tempi di risposta o di rilascio dell'atto finale

Il prefetto, entro 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività per motivate esigenze di pubblica sicurezza e anche successivamente a tale termine per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

Normativa di riferimento

D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481

D.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada) art.82 e seguenti

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