Comunicazione degli orari di apertura di un esercizio di somministrazione
Gli esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, scelgono il proprio orario di apertura e di chiusura nel rispetto del monte orario giornaliero minimo e massimo di apertura. Il monte ore giornaliero minimo e’ fissato in 7 (sette) ore e quello massimo in 20 (venti) ore. L’orario di apertura non può precedere le ore 5.00
L’orario di chiusura non può essere posticipato oltre le ore 4.00 del giorno successivo.
L’orario scelto dall’esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.
L’orario può essere differenziato per giorni della settimana e/o per periodi dell’anno (di durata non inferiore a 30 giorni).
Ai titolari delle attività di somministrazione e’ fatto obbligo di comunicare preventivamente al comune, ai fini della vigilanza, l’orario giornaliero prescelto ed inoltre, di renderlo noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura dell’esercizio, mediante cartello chiaramente visibile dall’esterno.
- L.R. 26 luglio 2003, n. 14 “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”
- Ordinanza n.110 del 15.04.2010 “Disposizioni in materia di apertura e chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita per asporto di bevande e indicazioni operative per la tutela e vivibilità delle aree interessate e dei cittadini contermini”
L’accesso del pubblico è consentito fino e non oltre l’orario di chiusura, quando deve cessare ogni attività di somministrazione e si deve procedere allo sgombero dei locali. Gli esercenti, al fine di rispettare l’orario di chiusura, avranno pertanto cura di non accettare nuovi avventori.
