Domenica 17 Settembre 2006

Contratti

 

APPRENDISTATO

E’ la forma di contratto dedicata ai più giovani, per consentire loro di qualificarsi attraverso l’attività lavorativa.

In seguito alla Legge N. 30/2006 l’apprendistato di divide in 3 categorie:

Dai 15 ai 18 anni Consente ai ragazzi di espletare il diritto/obbligo di istruzione e formazione. La durata è variabile e dipende da alcuni elementi, quali: il titolo di studio, la qualifica da conseguire, i crediti formativi o lavorativi da acquisire. In ogni caso la durata massima è di 3 anni.
 Dai 18 ai 29 anni Apprendistato dedicato ai ragazzi per l’aquisizione di una qualifica. La durata varia dai 2 ai 6 anni. 
Dai 18 ai 29 anni  Apprendistato dedicato ai ragazzi per l’aquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

 

In caso il ragazzo sia in possesso di una qualifica professionale ottunata attraverso percorsi in alternanza tra scuola e lavoro, nei contratti della seconda e terza tipologia il limite di età può scendere a 17 anni.

Caratteristico dell’apprendistato è l’aspetto della formazione, che deve essere garantita attraverso addestramento pratico e insegnamento teorico, che può essere espletato anche da un Ente o un’Agenzia accreditati dalla Regione, che certifichino la partecipazione del ragazzo e il livello di preparazione raggiunto. Le ore di formazione variano a seconda della tipologia dell’apprendistato, da un minimo di 120 ore per gli apprendisti della seconda tipologia (ridotta per chi è già in possesso di un diploma o qualifica idonea) a un minimo di 240 per gli apprendisti appartenenti alla prima.

 

CONTRATTO DI INSERIMENTO

Sostituisce il "contratto di formazione e lavoro" ed è volto all’inserimento, o al reinserimento nel mercato del lavoro, attrraverso un progetto individuale di adeguamento delle competenze del lavoratore a un determminato contesto lavorativo.

Possono beneficiare del Contratto d’Inserimento:

  • Giovani fra i 18 e i 29 anni;
  • Disoccupati di lunga durata (almeno 12 mesi) dai 29 ai 32 anni;
  • Persone con più di 50 anni prive di lavoro;
  • Persone che vogliono riprendere a lavorare dopo almeno due anni di inattività;
  • Donne di qualsiasi età residenti in aree a basso tasso di occupazione femminile;
  • Persone affette da grave handicap fisico, mentale, o psichico.

Il Contratto di Inserimento ha una durata che può variare dai 9 ai 18 mesi, estendibili a 36 per le persone portatrici di handicap. L’assunzione può avvenire a un livello inferiore rispetto alla qualifica effettiva di destinazione finale. Alla scadenza del contratto il datore di lavoro può decidere se confermare il rapporto trasformandolo a tempo indeterminato, o risolverlo anche se il ragazzo ha riportato un giudizio favorevole sul percorso formativo.

 

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

Si tratta di assunzioni per le quali il contratto non prevede scadenze precise e presuppone quindi la continuità del rapporto lavorativo. Generalmente l’assunzione è preceduta da un periodo di prova, durante il quale il datore di lavoro può recedere dal contratto senza preavviso. Tutti i lavoratori possono avvalersi di questo tipo di contratto.

 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

E’ la forma di lavoro più nota sul nostro territorio per via dell’andamento stagionale dell’economia. Si tratta di un contratto che prevede una durata prestabilita e pertanto il rapporto cessa automaticamente senza necessità di dichiarazione di chiusura alla scadenza contrattuale. Possono avvalersi di questo contratto tutti i lavoratori. Le imprese possonono avvalersene per motivi di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

 

PART-TIME

Si tratta di una forma di lavoro che prevede un orario inferiore rispetto a quello stabilito dalla legge e dai Contratti Collettivi. In caso di accordo con il lavoratore il part-time può subentrare anche con una trasformazione del rapporto di lavoro già esistente. Si distinguono 3 tipologie di part-time:

  

Part-time Orizzontale L’impegno lavorativo è giornaliero ma con un orario ridotto.
Part-time Verticale L’orario è quello previsto dai Contratti Collettivi, ma il lavoro è svolto solo alcuni giorni alla settimana.
 Part-time misto Vengono combinate le modalità del Part-time Orizzontale e Verticale

 

Il contratto Part-time può essere a tempo determinato o indeterminato e al lavoratore spettano gli stessi diritti di un lavoratore a tempo pieno, salvo la retribuzione che è proporzionata alle ore di lavoro. Essendo un lavoro a tempo parziale è possibile instaurare più rapporti di lavoro Part-time.

 

LAVORO A DOMICILIO

Il lavoro a domicilio è caratterizzato dal fatto che il dipendente svolge l’attività lavorativa presso il proprio domicilio o in locali propri, per conto dell’imprenditore (o imprenditori) utilizzando materie prime e attrezzature proprie, o dell’imprenditore. Il lavoratore a domicilio può avvalersi della collaborazione dei famigliari, ma non può assumere manovalanza esterna. Non sono ammesse forme di lavoro a domicilio per quei lavori che implicano l’utilizzo di sostanze pericolose per la salute e l’incolumità del lavoratore e dei famigliari.

 

TELELAVORO

E’ una forma di lavoro che ha preso piede con gli sviluppi della tecnologia e la possibilità di ricevere e trasmettere pacchetti di informazioni attraverso la rete Internet. Si tratta di una prestazione di lavoro da parte di un dipendente o di un libero professionista, per conto di un "cliente", effettuata presso una sede diversa da quella lavorativa. Esistono diverse tipologie di Telelavoro:

 

 DA CASA L’attività viene svolta da casa utilizzando strumenti informatici che consentono di comunicare col "cliente".
 MOBILE L’attività viene svolta generalemente utilizzando apparecchiature portatili, in sedi diverse a seconda delle esigenze (es: giornalisti).
 A DISTANZA Il lavoro viene svolto in locali chiamati "telecentri" a disposizione dei lavoratori che forniscono le loro prestazioni in località diverse da quella in cui ha sede il "cliente".
 IMPRESE VIRTUALI Si tratta di società costituite da lavoratori che svolgono le proprie prestazioni da postazioni diverse utilizzando le apparecchiature informatizzate.

 

 

LAVORO ALLA PARI

L’au pair è una forma di lavoro dedicata ai ragazzi giovani che vogliono fare un’esperienza all’estero, inseriti in una famiglia che li ospita, per la quale si impegnano a svolgere piccole prestazioni nel campo domestico ricevendo in cambio vitto, alloggio e una piccola retribuzione. Gli orari di lavoro ridotti permettono ai giovani di frequentare eventualmente un corso di lingua 2 o 3 volte la settimana. Si tratta quindi di un’agevolazione per un’esperienza più strutturata e sicura in una cultura diversa da quella di appartenenza.

 

JOB SHARING

Il lavoro ripartito è un contratto che consente a due lavoratori di condividere lo stesso posto di lavoro, gestendo l’orario in base alle proprie esigenze. Nel contratto devono essere specificate le ripartizioni del lavoro giornalmente, settimanalmente, mensilmente e annualmente. In ogni caso i lavoratori possono sostituirsi fra di loro o modificare la distribuzione dell’orario. Per i lavoratori i vantaggi di questo contratto sono le caratteristiche di orario ridotto tipiche del Part-time, con la possibilità di modificare le presenze, purchè gli orari di lavoro vengano comunque ricoperti da uno dei due. Allo stesso tempo, i lavoratori si impegnano a sostituirsi a vicenda in caso di impedimento di reciproco, riducendo al minimo le conseguenze di eventuali assenze.

 

LAVORO INTERMITTENTE

Il Job on call è stato introdotto dalla Legge N. 30/2003 ed è una forma contrattuale (a tempo indeterminato o determinato) attraverso la quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro, che può richiederne le prestazioni professionali quando ne ha effettivamente bisogno. Al lavoratore è corrisposta un’indennità di disponibilità durante i periodi di inattivatità, mentre il lavoratore si impegna a rispondere alle chiamate.
Il lavor intermittente può essere applicato a:

  • Giovani con meno di 25 anni;
  • Lavoratori con più di 45 anni (anche pensionati).

Per tutti gli altri soggetti che non rientrano nelle due fasce di età è possibile stipulare il contratto di Job on call solo per lo svolgimento di attività che hanno carattere discontinuo e intermittente, secondo le esigenze produttive individuate dai Contratti Collettivi, o in assenza, dal Ministero del Lavoro.

 

CONTRATTO DI  SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

E’ la forma contrattuale che sostituisce il "lavoro interinale". Il lavoratore viene assunto e retribuito dall’azienda fornitrice (l’agenzia di somministrazione di lavoro) e svolge la sua attività per conto dell’impresa utilizzatrice (l’azienda in cui il lavoratore viene collocato) per un tempo determinato. Con la Legge N. 30/2003 il campo di applicazione di questa tipologia di lavoro è stato esteso, ammettendolo anche  per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, o sostitutivo, anche in riferimento a attività ordinarie dell’impresa utilizzatrice.
Per legge l’iscrizione all Agenzia è gratuita.