Domenica 17 Settembre 2006
APPRENDISTATO
E’ la forma di contratto dedicata ai più giovani, per consentire loro di qualificarsi attraverso l’attività lavorativa.
In seguito alla Legge N. 30/2006 l’apprendistato di divide in 3 categorie:
| Dai 15 ai 18 anni | Consente ai ragazzi di espletare il diritto/obbligo di istruzione e formazione. La durata è variabile e dipende da alcuni elementi, quali: il titolo di studio, la qualifica da conseguire, i crediti formativi o lavorativi da acquisire. In ogni caso la durata massima è di 3 anni. |
| Dai 18 ai 29 anni | Apprendistato dedicato ai ragazzi per l’aquisizione di una qualifica. La durata varia dai 2 ai 6 anni. |
| Dai 18 ai 29 anni | Apprendistato dedicato ai ragazzi per l’aquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. |
In caso il ragazzo sia in possesso di una qualifica professionale ottunata attraverso percorsi in alternanza tra scuola e lavoro, nei contratti della seconda e terza tipologia il limite di età può scendere a 17 anni.
Caratteristico dell’apprendistato è l’aspetto della formazione, che deve essere garantita attraverso addestramento pratico e insegnamento teorico, che può essere espletato anche da un Ente o un’Agenzia accreditati dalla Regione, che certifichino la partecipazione del ragazzo e il livello di preparazione raggiunto. Le ore di formazione variano a seconda della tipologia dell’apprendistato, da un minimo di 120 ore per gli apprendisti della seconda tipologia (ridotta per chi è già in possesso di un diploma o qualifica idonea) a un minimo di 240 per gli apprendisti appartenenti alla prima.
CONTRATTO DI INSERIMENTO
Sostituisce il "contratto di formazione e lavoro" ed è volto all’inserimento, o al reinserimento nel mercato del lavoro, attrraverso un progetto individuale di adeguamento delle competenze del lavoratore a un determminato contesto lavorativo.
Possono beneficiare del Contratto d’Inserimento:
- Giovani fra i 18 e i 29 anni;
- Disoccupati di lunga durata (almeno 12 mesi) dai 29 ai 32 anni;
- Persone con più di 50 anni prive di lavoro;
- Persone che vogliono riprendere a lavorare dopo almeno due anni di inattività;
- Donne di qualsiasi età residenti in aree a basso tasso di occupazione femminile;
- Persone affette da grave handicap fisico, mentale, o psichico.
Il Contratto di Inserimento ha una durata che può variare dai 9 ai 18 mesi, estendibili a 36 per le persone portatrici di handicap. L’assunzione può avvenire a un livello inferiore rispetto alla qualifica effettiva di destinazione finale. Alla scadenza del contratto il datore di lavoro può decidere se confermare il rapporto trasformandolo a tempo indeterminato, o risolverlo anche se il ragazzo ha riportato un giudizio favorevole sul percorso formativo.
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
Si tratta di assunzioni per le quali il contratto non prevede scadenze precise e presuppone quindi la continuità del rapporto lavorativo. Generalmente l’assunzione è preceduta da un periodo di prova, durante il quale il datore di lavoro può recedere dal contratto senza preavviso. Tutti i lavoratori possono avvalersi di questo tipo di contratto.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
E’ la forma di lavoro più nota sul nostro territorio per via dell’andamento stagionale dell’economia. Si tratta di un contratto che prevede una durata prestabilita e pertanto il rapporto cessa automaticamente senza necessità di dichiarazione di chiusura alla scadenza contrattuale. Possono avvalersi di questo contratto tutti i lavoratori. Le imprese possonono avvalersene per motivi di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
PART-TIME
Si tratta di una forma di lavoro che prevede un orario inferiore rispetto a quello stabilito dalla legge e dai Contratti Collettivi. In caso di accordo con il lavoratore il part-time può subentrare anche con una trasformazione del rapporto di lavoro già esistente. Si distinguono 3 tipologie di part-time:
| Part-time Orizzontale | L’impegno lavorativo è giornaliero ma con un orario ridotto. |
| Part-time Verticale | L’orario è quello previsto dai Contratti Collettivi, ma il lavoro è svolto solo alcuni giorni alla settimana. |
| Part-time misto | Vengono combinate le modalità del Part-time Orizzontale e Verticale |
Il contratto Part-time può essere a tempo determinato o indeterminato e al lavoratore spettano gli stessi diritti di un lavoratore a tempo pieno, salvo la retribuzione che è proporzionata alle ore di lavoro. Essendo un lavoro a tempo parziale è possibile instaurare più rapporti di lavoro Part-time.
LAVORO A DOMICILIO
Il lavoro a domicilio è caratterizzato dal fatto che il dipendente svolge l’attività lavorativa presso il proprio domicilio o in locali propri, per conto dell’imprenditore (o imprenditori) utilizzando materie prime e attrezzature proprie, o dell’imprenditore. Il lavoratore a domicilio può avvalersi della collaborazione dei famigliari, ma non può assumere manovalanza esterna. Non sono ammesse forme di lavoro a domicilio per quei lavori che implicano l’utilizzo di sostanze pericolose per la salute e l’incolumità del lavoratore e dei famigliari.
TELELAVORO
E’ una forma di lavoro che ha preso piede con gli sviluppi della tecnologia e la possibilità di ricevere e trasmettere pacchetti di informazioni attraverso la rete Internet. Si tratta di una prestazione di lavoro da parte di un dipendente o di un libero professionista, per conto di un "cliente", effettuata presso una sede diversa da quella lavorativa. Esistono diverse tipologie di Telelavoro:
| DA CASA | L’attività viene svolta da casa utilizzando strumenti informatici che consentono di comunicare col "cliente". |
| MOBILE | L’attività viene svolta generalemente utilizzando apparecchiature portatili, in sedi diverse a seconda delle esigenze (es: giornalisti). |
| A DISTANZA | Il lavoro viene svolto in locali chiamati "telecentri" a disposizione dei lavoratori che forniscono le loro prestazioni in località diverse da quella in cui ha sede il "cliente". |
| IMPRESE VIRTUALI | Si tratta di società costituite da lavoratori che svolgono le proprie prestazioni da postazioni diverse utilizzando le apparecchiature informatizzate. |
LAVORO ALLA PARI
L’au pair è una forma di lavoro dedicata ai ragazzi giovani che vogliono fare un’esperienza all’estero, inseriti in una famiglia che li ospita, per la quale si impegnano a svolgere piccole prestazioni nel campo domestico ricevendo in cambio vitto, alloggio e una piccola retribuzione. Gli orari di lavoro ridotti permettono ai giovani di frequentare eventualmente un corso di lingua 2 o 3 volte la settimana. Si tratta quindi di un’agevolazione per un’esperienza più strutturata e sicura in una cultura diversa da quella di appartenenza.
JOB SHARING
Il lavoro ripartito è un contratto che consente a due lavoratori di condividere lo stesso posto di lavoro, gestendo l’orario in base alle proprie esigenze. Nel contratto devono essere specificate le ripartizioni del lavoro giornalmente, settimanalmente, mensilmente e annualmente. In ogni caso i lavoratori possono sostituirsi fra di loro o modificare la distribuzione dell’orario. Per i lavoratori i vantaggi di questo contratto sono le caratteristiche di orario ridotto tipiche del Part-time, con la possibilità di modificare le presenze, purchè gli orari di lavoro vengano comunque ricoperti da uno dei due. Allo stesso tempo, i lavoratori si impegnano a sostituirsi a vicenda in caso di impedimento di reciproco, riducendo al minimo le conseguenze di eventuali assenze.
LAVORO INTERMITTENTE
Il Job on call è stato introdotto dalla Legge N. 30/2003 ed è una forma contrattuale (a tempo indeterminato o determinato) attraverso la quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro, che può richiederne le prestazioni professionali quando ne ha effettivamente bisogno. Al lavoratore è corrisposta un’indennità di disponibilità durante i periodi di inattivatità, mentre il lavoratore si impegna a rispondere alle chiamate.
Il lavor intermittente può essere applicato a:
- Giovani con meno di 25 anni;
- Lavoratori con più di 45 anni (anche pensionati).
Per tutti gli altri soggetti che non rientrano nelle due fasce di età è possibile stipulare il contratto di Job on call solo per lo svolgimento di attività che hanno carattere discontinuo e intermittente, secondo le esigenze produttive individuate dai Contratti Collettivi, o in assenza, dal Ministero del Lavoro.
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
E’ la forma contrattuale che sostituisce il "lavoro interinale". Il lavoratore viene assunto e retribuito dall’azienda fornitrice (l’agenzia di somministrazione di lavoro) e svolge la sua attività per conto dell’impresa utilizzatrice (l’azienda in cui il lavoratore viene collocato) per un tempo determinato. Con la Legge N. 30/2003 il campo di applicazione di questa tipologia di lavoro è stato esteso, ammettendolo anche per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, o sostitutivo, anche in riferimento a attività ordinarie dell’impresa utilizzatrice.
Per legge l’iscrizione all Agenzia è gratuita.
