Provvedimenti

Pubblicazioni ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 33/2013.

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Ordinanze

Ordinanza è il termine con il quale vengono denominati provvedimenti di vario genere, sovente emanati da organi monocratici. Possono essere atti normativi, provvedimenti amministrativi o provvedimenti giurisdizionali. In particolare, in vari ordinamenti il termine è utilizzato per designare atti aventi forza di legge emanati dal governo (così in Francia) oppure atti normativi emanati da enti territoriali locali (così negli Stati Uniti, in Giappone e nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong).

 

Ordinanze amministrative

Le ordinanze amministrative sono emanate da un organo della pubblica amministrazione (ad esempio, il prefetto o il sindaco) per imporre un determinato comportamento ad un soggetto o ad una classe di soggetti oppure ad un organo.
Si tratta, quindi, di provvedimenti amministrativi che creano doveri positivi (di fare o dare) o negativi (di non fare). Quando contengono norme generali ed astratte sono considerati atti normativi e, quindi, fonti del diritto.
In certi casi le ordinanze possono essere emanate in deroga all'ordinamento giuridico vigente, ma non ai suoi principi generali né a norme costituzionali: sono le cosiddette ordinanze libere, di cui sono esempi i bandi militari e le ordinanze contingibili e urgenti.

 

Deliberazioni

La deliberazione (correntemente detta anche delibera) è l'atto giuridico imputato ad un collegio, costituito da una pluralità di persone, e non a queste singolarmente. Sono deliberazioni gli atti degli organi collegiali pubblici e privati; secondo la natura e le competenze di tali organi, le loro deliberazioni possono essere atti di diritto privato, atti normativi, provvedimenti o atti endoprocedimentali.
Proprio perché imputata al collegio ma non alle singole persone che lo compongono, la deliberazione si distingue dalla convenzione, imputata invece ai singoli soggetti che l'hanno conclusa. Inoltre, mentre la convenzione può essere conclusa solo con il consenso di tutte le parti, la deliberazione può essere assunta anche con il consenso di una parte soltanto dei componenti il collegio. Infatti, per la validità della deliberazione, le norme che disciplinano il funzionamento del collegio richiedono che la stessa riceva il voto favorevole di una quota dei componenti (il cosiddetto quorum funzionale) di solito inferiore alla totalità.


Negli enti territoriali italiani

Nell'ordinamento amministrativo italiano sono particolarmente note le deliberazioni delle giunte e dei consigli regionali, provinciali e comunali. Fino ad un recente passato era adottata con deliberazione di giunta la maggior parte degli atti amministrativi di questi enti. Oggi, invece, a seguito delle riforme amministrative degli anni novanta del secolo scorso, con deliberazione degli organi politici sono adottati i soli atti di indirizzo politico-amministrativo e gli altri atti riservati a tali organi, mentre i rimanenti atti amministrativi sono di competenza dei dirigenti (e sono per lo più denominati determinazioni o, nel linguaggio corrente, determine). In particolare, sono tuttora approvati con deliberazione i bilanci dell'ente, i regolamenti e gli strumenti di pianificazione (ad esempio i piani regolatori), il cui testo viene allegato alla deliberazione stessa "per farne parte integrante e sostanziale" (secondo la formula tradizionalmente utilizzata).

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