Piano esecutivo di gestione

Pubblicazione del Piano Esecutivo di Gestione

Dal 2023 l'Ente adotta il PEG in concomitanza con il PIAO, di conseguenza per visualizzare il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance fare riferimento al seguente link:

PIAO - Comune di Cervia (comunecervia.it) 

Dall’anno 2014 il Comune di Cervia aderisce alla sperimentazione contabile di cui al D. Lgs. 118/2011.
Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio per gli enti sperimentatori (all. 12 del DPCM 28/12/2011) prevede i seguenti caratteri qualificanti della programmazione, propri dell’ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche:

  • valenza pluriennale del processo;
  • lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione;
  • coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione.

Gli strumenti di programmazione indicati sono:
a) il Documento unico di programmazione (DUP) che, per gli enti in sperimentazione, sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica;
b) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario;
c) il piano esecutivo di gestione e della performance;
d) il piano degli indicatori di bilancio;
e) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
f) le variazioni di bilancio;
g) lo schema di rendiconto sulla gestione che conclude il sistema di bilancio dell’ente.
Il Piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP); i contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l’approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell’ente attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi per la definizione degli obiettivi di gestione e l’assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento.
Ai sensi del citato principio contabile della programmazione di bilancio, il PEG deve pertanto:

  • essere redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio del bilancio;
  • essere redatto per competenza con riferimento a tutti gli altri esercizi;
  • avere natura previsionale e finanziaria e contenuto programmatico e contabile;
  • poter contenere anche dati di natura extracontabile;
  • avere carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
  • avere estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
  • avere rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse;
  • unificare organicamente il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
  • facilitare la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell’organo esecutivo, e responsabilizzare sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati;
  • costituire un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione favorendo il controllo e la valutazione dei risultati del personale.

Dall'anno 2013, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, l'articolo 169 3-bis) del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dalla lettera g-bis) del comma 1 articolo 3 del D.L. 174/12 nel testo integrato dalla legge di conversione n. 213/12, ha previsto che il piano esecutivo di gestione, deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica, unifichi organicamente il piano dettagliato degli obiettivi con il piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/09.

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