Accordi di separazione consensuale o divorzio davanti all'Ufficiale di stato civile

Il Comune è divenuto protagonista di importantissime novità introdotte dal Decreto Legge 12 settembre 2014, n.132 riguardanti le misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014 n.162;

In particolare l'art. 12 del citato Decreto Legge prevede ulteriori competenze a carico degli Uffici dello Stato Civile affinché i coniugi possano  “concludere un accordo” che potrà avere ad oggetto la separazione (ex art.3, primo comma, numero 2, lettera b, Legge primo dicembre 1970, n.898 ), lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio (ossia il divorzio) o la modifica delle condizioni della separazione o del divorzio rivolgendosi all’Ufficiale di Stato civile del comune di residenza di uno degli interessati o del comune dove è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio sostenendo unicamente il costo del diritto fisso di euro 16,00.

Con l'assistenza facoltativa dell'avvocato (se nominato non potrà sostituire le parti), i coniugi dichiarano personalmente la loro volontà all'accordo in assenza di figli minori, ovvero maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave, economicamente non autosufficienti e di  patti di trasferimento patrimoniale.

L'Ufficiale di stato civile procederà, quindi, a redigere l' atto contenente le dichiarazioni dei coniugi  fissando una data non prima di 30 gg per la conferma dell’accordo ai fini di un eventuale ripensamento.

La mancata comparizione dei coniugi varrà quale rinuncia e mancata conferma dell'accordo.

Per informazioni: Ufficio stato civile 0544-979248/249

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