Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche in vigore fino al 31/12/2020

TOSAP: AGEVOLAZIONI 2020

ICP – TOSAP: DIFFERIMENTO TERMINI DI VERSAMENTO ORDINARI RATEALI AI SENSI DELL’ART. 9, COMMA 4 E DELL’ART. 50, COMMA 5 BIS, D.LGS N. 507/1993.

Normativa di riferimento

D.Lgs n. 507 del 15/11/1993.
Regolamento Comunale per L’OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO,DISCIPLINA DELLA TASSA E ISTITUZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO, approvato con delibera di C.C. n. 17 del 13/03/2008.

Oggetto della tassa

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, ovvero di suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, costituite nei modi e termini di legge. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui sopra, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti dei servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. Sono altresì escluse dalla tassa, le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile di Province, Comuni e al demanio statale. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto (anche abusivo) in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Denuncia

Per le occupazioni permanenti (periodo superiore ad un anno) il soggetto passivo deve presentare una tantum, sempre che non si verifichino variazioni nelle occupazioni che determinino un maggiore ammontare del tributo, al Comune o alla Provincia, aventi diritto alla tassa, apposita denuncia entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Per le occupazioni temporanee, per le quali è necessaria una previa autorizzazione del Comune, l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi entro 20 giorni dall'inizio occupazione per le occupazioni di durata 30 giorni o superiori. Nel caso di occupazione di durata inferiore ai 30 giorni  il termine è l'ultimo giorno di pccupazione.

Versamento

Per le occupazioni permanenti, per il primo anno, il versamento deve essere effettuato negli stessi termini di presentazione delle denunce, quindi, per gli anni successivi al primo, se non si sono verificate modifiche è sufficiente la rinnovazione del pagamento entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per le occupazioni temporanee vedi sopra.

Conto Corrente

N. 69814168 Intestato a "Comune di Cervia - Ufficio Tributi - Tosap - Servizio Tesoreria"

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