Certificato di conformità edilizia e agibilità

La Legge Regionale n. 31 del 26 novembre 2002 (Disciplina generale dell’edilizia) con gli artt. 21 e 22 ha normato il Certificato di conformità edilizia e agibilità e il procedimento per il suo rilascio.
La normativa regionale ha esteso l’ambito dell’asseverazione dei tecnici professionisti anche alla materia del certificato di conformità edilizia e agibilità, in quanto ha limitato gli interventi sottoposti alla richiesta del certificato (art. 21, comma 2) e ha assoggettato i restanti interventi alla scheda tecnica descrittiva, introdotta con l’art. 20, predisposta da un tecnico abilitato alla verifica e alla certificazione del fabbricato realizzato del rispetto di quanto contenuto nel progetto e di tutto ciò che è richiesto a norma di legge in materia.

1) COSA E’ IL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ
Il certificato di conformità edilizia e agibilità attesta che l'opera realizzata corrisponde al progetto approvato o presentato, dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed in particolare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
Il certificato di conformità edilizia e agibilità ha il valore e sostituisce il certificato di agibilità di cui agli arti. 24 e 25 del D.P.R. 6 giugno. 2001, n. 380, restando ferme le autorizzazioni all'esercizio delle attività previste dalla legislazione vigente.

2) INTERVENTI SOGGETTI AL CERTIFICATO
Sono soggetti obbligatoriamente al certificato di conformità edilizia e agibilità:
a) gli interventi di nuova edificazione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia.

3) PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO
Entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori (il ritardo o la mancata presentazione della domanda di certificato di conformità edilizia e agibilità comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 Euro) il titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività ovvero i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato, presentando allo Sportello unico per l'edilizia la domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità (su modello appositamente predisposto dal Servizio Edilizia Privata) corredata da:
a) denuncia catastale (ricevuta della presentazione al Catasto dell’accatastamento dell'immobile e relative copie planimetrie), quando prevista;
b) copia della scheda tecnica descrittiva (su modello appositamente predisposto dal Servizio Edilizia Privata) e dei relativi allegati;
c) attestazione di conformità art. 7, comma 2, L.R. 35/84 come modificata e integrata dalla L.R. 40/95;
d) collaudo statico;
e) certificato di Prevenzione Incendi o documentazione equipollente;
f) dichiarazione di conformità di tutti gli impianti tecnologici, installati nell’immobile ai sensi della L. 46/90 completa di relazioni descrittive dei materiali;
g) collaudo L. 46/90 ove previsto;
h) collaudo ascensori oppure (h1) Domanda collaudo oppure (h2) Conformità della ditta installatrice;
i) collaudo ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997 sui requisiti acustici passivi dell’edificio;
j) versamento diritti di segreteria di 26 Euro;
k) versamento diritti di abitabilità di 45 Euro per ogni unità immobiliare con esclusione delle autorimesse e degli interventi soggetti a preventivo parere AUSL;
l) copia della carta di identità del richiedente.
Il responsabile del procedimento può richiedere, entro i successivi trenta giorni dalla presentazione della domanda, documenti integrativi non a disposizione dell'Amministrazione o che non possono essere acquisiti dalla stessa autonomamente.
Il certificato di conformità edilizia e agibilità è rilasciato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, salvo eventuale interruzione dovuta a richiesta di integrazione documenti che interrompe il termine il quale ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento degli atti. Nel caso di inutile decorso di tale termine la conformità edilizia e agibilità si intende attestata secondo quanto dichiarato dal professionista nella scheda tecnica descrittiva. In tale caso la scheda tecnica descrittiva tiene luogo del certificato di conformità.

4) CONTROLLI SULL’OPERA ESEGUITA
I controlli sull'opera eseguita, a cui provvede lo Sportello unico per l'edilizia entro il termine previsto per il rilascio del certificato, sono finalizzati a verificare la rispondenza dell'intervento realizzato agli elaborati di progetto approvati o presentati.

5) CERTIFICATO PROVVISORIO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITA’
Fatto salvo quanto previsto al punto 3), il soggetto interessato, depositata la domanda ed in attesa del sopralluogo, può presentare allo Sportello unico per l'edilizia una dichiarazione redatta da un professionista abilitato, corredata di certificazione di conformità dei lavori eseguiti con la quale si attesta che sono state rispettate le norme vigenti in materia edilizia. Lo Sportello unico rilascia all'interessato ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione del professionista, che costituisce certificato provvisorio di conformità edilizia e agibilità, salvo quanto dovesse emergere dal controllo di cui al sopra citato punto 4) e quanto previsto dal seguente punto 7).

6) INTERVENTI NON SOGGETTI AL CERTIFICATO
Per gli interventi edilizi non compresi tra quelli elencati al punto 2) la dichiarazione di conformità del professionista abilitato, contenuta nella scheda tecnica descrittiva di cui all'art. 20, tiene luogo del certificato di conformità edilizia e agibilità. Per i medesimi interventi, copia della scheda tecnica descrittiva è trasmessa al Comune entro quindici
giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.
La mancata trasmissione al Comune di copia della scheda tecnica descrittiva (su modello appositamente predisposto dal Servizio Edilizia Privata) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 Euro.
Il Comune non rilascia certificati di conformità edilizia e agibilità per interventi non soggetti al certificato.

7) POTERE DI DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA’ DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE
La conformità edilizia e agibilità comunque attestata non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'art. 222 del regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero per motivi strutturali.

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